Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 19/10/2009 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell’ambito delle attività previste dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28, recante: «Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e [...] |
Art. 2. 1. Il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici sarà individuato nell’ambito dei personale di ruolo della Regione Calabria |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.1.104 - L.R. 19 ottobre 2009, n. 31.
Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici.
(B.U. 16 ottobre 2009, n. 19 - S.S. 26 ottobre 2009, n. 4)
1. Nell’ambito delle attività previste dalla
- entità e modalità delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione tecnico-amministrativa dei presidi idraulici;
- organizzazione e funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica mediante l’utilizzo di personale specializzato;
- organizzazione e funzionamento del servizio di manutenzione di corsi d’acqua e dei versanti da attuare mediante l’utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico forestali.
1. Il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici sarà individuato nell’ambito dei personale di ruolo della Regione Calabria [1].
1. Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di monitoraggio della rete idrografica regionale, l’Afor è autorizzata ad assumere personale part-time con qualifica di sorvegliante, addetto ai centri di digitalizzazione dei dati georeferenziati e ufficiale idraulico, necessario allo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell’articolo 16,
1. La copertura finanziaria della presente legge è assicurata dal Bilancio regionale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 della