§ 2.1.104 - L.R. 19 ottobre 2009, n. 31.
Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/10/2009
Numero:31


Sommario
Art. 1. 1. Nell’ambito delle attività previste dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28, recante: «Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e [...]
Art. 2. 1. Il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici sarà individuato nell’ambito dei personale di ruolo della Regione Calabria
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.1.104 - L.R. 19 ottobre 2009, n. 31.

Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici.

(B.U. 16 ottobre 2009, n. 19 - S.S. 26 ottobre 2009, n. 4)

 

Art. 1.

1. Nell’ambito delle attività previste dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28, recante: «Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga», ricercando soluzioni occupazionali stabili di tutti i lavoratori appartenenti al bacino individuato dalla stessa, allo scopo di dare piena attuazione all’istituzione dei presidi idraulici di cui alle DGR 10.06.2002 n. 477, 14.12.2004 n. 996 e 21.09.2009 n. 644, il Dipartimento LL.PP. e l’Autorità del bacino regionale sono autorizzati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge a stipulare appositi protocolli d’intesa con le Amministrazioni pubbliche per la definizione di:

 

- entità e modalità delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione tecnico-amministrativa dei presidi idraulici;

 

- organizzazione e funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica mediante l’utilizzo di personale specializzato;

 

- organizzazione e funzionamento del servizio di manutenzione di corsi d’acqua e dei versanti da attuare mediante l’utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico forestali.

 

     Art. 2.

1. Il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici sarà individuato nell’ambito dei personale di ruolo della Regione Calabria [1].

 

     Art. 3. [2]

1. Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di monitoraggio della rete idrografica regionale, l’Afor è autorizzata ad assumere personale part-time con qualifica di sorvegliante, addetto ai centri di digitalizzazione dei dati georeferenziati e ufficiale idraulico, necessario allo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell’articolo 16, legge 29 febbraio 1987, n. 56, eseguite secondo le procedure di cui alla delibera della Giunta regionale n. 266 del 14 maggio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presso le competenti sedi decentrate per l’impiego di ogni singola provincia in funzione del fabbisogno dei singoli presidi idraulici.

 

     Art. 4. [3]

1. La copertura finanziaria della presente legge è assicurata dal Bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore [4]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 52.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 52.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 52.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 52.