Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 22/11/2005 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. All’art. 8 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 8: |
Art. 2. Gli incarichi conferiti al personale utilizzato nelle strutture speciali in violazione delle norme di cui all’art. 1, comma 1 e 2, lett. a), b) e c), decadono di diritto ed i relativi contratti [...] |
Art. 3. 1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.1.84 – L.R. 22 novembre 2005, n. 16.
Modifica delle Leggi regionali numeri 7 e 8 del 13maggio 1996.
(B.U. 24 novembre 2005, n. 21 – S.S. n. 3).
All’art. 8 della
«Alle strutture speciali comprese quelle dei Dirigenti Generali, nonché all’Ufficio di Gabinetto di cui all’art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:
a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale».
All’art. 10 della
«Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, comprese quelle dei Dirigenti Generali, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall’Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al “collaboratore esperto” di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonché all’Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:
a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale».
Gli incarichi conferiti al personale utilizzato nelle strutture speciali in violazione delle norme di cui all’art. 1, comma 1 e 2, lett. a), b) e c), decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia dall’entrata in vigore della presente legge.
1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.