§ 2.1.80 - L.R. 19 novembre 2003, n. 22
Modifiche alla Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: «Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici del Consiglio regionale»


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/11/2003
Numero:22


Sommario
Art. 1.      I commi 1 e 2, art. 17, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:


§ 2.1.80 - L.R. 19 novembre 2003, n. 22

Modifiche alla Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: «Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici del Consiglio regionale»

(B.U. 21 novembre 2003, n. 21 - S.S. n. 3).

 

     Art. 1.

     I commi 1 e 2, art. 17, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

     1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione.

     2. Ai dirigenti di cui all’art. 15 della legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8, assunti con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comma 1 della presente legge.