Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 19/11/2003 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. I commi 1 e 2, art. 17, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, sono sostituiti dai seguenti: |
§ 2.1.80 - L.R. 19 novembre 2003, n. 22
Modifiche alla Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: «Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici del Consiglio regionale»
(B.U. 21 novembre 2003, n. 21 - S.S. n. 3).
I commi 1 e 2, art. 17, della
1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione.
2. Ai dirigenti di cui all’art. 15 della