§ 2.1.69 - L.R. 3 marzo 2000, n. 6.
Interpretazione autentica dell'art. 27, comma 4°, della Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/03/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Il periodo lavorativo di cui al quarto comma dell'articolo 27 della legge 13 maggio 1996, n. 8 è da intendersi interamente compiuto anche in presenza di legittime fattispecie interruttive [...]


§ 2.1.69 - L.R. 3 marzo 2000, n. 6.

Interpretazione autentica dell'art. 27, comma 4°, della Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 8.

(B.U. n. 15 dell'11 marzo 2000).

 

Art. 1.

     1. Il periodo lavorativo di cui al quarto comma dell'articolo 27 della legge 13 maggio 1996, n. 8 è da intendersi interamente compiuto anche in presenza di legittime fattispecie interruttive della prestazione lavorativa, che non siano tali da determinare la risoluzione del rapporto.