§ 2.1.66 - L.R. 29 marzo 1999, n. 6.
Disposizioni transitorie per l'inquadramento in ruolo di personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/03/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Il personale proveniente dal ruolo della Giunta regionale, da Enti pubblici, ovvero di interesse pubblico, con qualifiche dal IV all'VIII livello, che alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 4 articolo 1 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio corrente [...]


§ 2.1.66 - L.R. 29 marzo 1999, n. 6. [1]

Disposizioni transitorie per l'inquadramento in ruolo di personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale.

(B.U. n. 33 del 2 aprile 1999).

 

Art. 1.

     1. Il personale proveniente dal ruolo della Giunta regionale, da Enti pubblici, ovvero di interesse pubblico, con qualifiche dal IV all'VIII livello, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando, presso le strutture speciali del Consiglio regionale e con un'anzianità di almeno nove mesi alla data del 31/12/1998, può essere eccezionalmente inquadrato, nei limiti dei posti disponibili e previo assenso delle amministrazioni di provenienza, nella dotazione organica del Consiglio regionale nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'amministrazione di provenienza. A tal fine il personale interessato dovrà produrre istanza al Presidente del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 4 articolo 1 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio corrente e per gli anni successivi sul capitolo corrispondente.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.