§ 2.1.56 - L.R. 19 aprile 1995, n. 21.
Art. 4, comma 4, legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, proroga termini.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/04/1995
Numero:21


Sommario
Art. 4, comma 4, legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, proroga termini. (B.U. n. 46 del 26 aprile 1995).
Art. unico.      I termini per la presentazione dell'istanza al Presidente della Giunta, stabiliti dall'art. 4, comma 4, della Legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, sono prorogati di quarantacinque giorni, a [...]


§ 2.1.56 - L.R. 19 aprile 1995, n. 21. [1]

Art. 4, comma 4, legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, proroga termini.

(B.U. n. 46 del 26 aprile 1995).

 

     Art. unico.

     I termini per la presentazione dell'istanza al Presidente della Giunta, stabiliti dall'art. 4, comma 4, della Legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, sono prorogati di quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le istanze, eventualmente presentate successivamente alla scadenza fissata dalla legge regionale n. 11/1994, sono da intendersi presentate nei termini.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.