Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 19/04/1995 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 4, comma 4, legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, proroga termini. (B.U. n. 46 del 26 aprile 1995). |
Art. unico. I termini per la presentazione dell'istanza al Presidente della Giunta, stabiliti dall'art. 4, comma 4, della Legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, sono prorogati di quarantacinque giorni, a [...] |
§ 2.1.56 - L.R. 19 aprile 1995, n. 21. [1]
Art. 4, comma 4, legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, proroga termini.
(B.U. n. 46 del 26 aprile 1995).
I termini per la presentazione dell'istanza al Presidente della Giunta, stabiliti dall'art. 4, comma 4, della
Le istanze, eventualmente presentate successivamente alla scadenza fissata dalla
[1] Abrogata dall'art. 2 della