Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini |
Data: | 06/04/2011 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 1.5.20 - L.R. 6 aprile 2011, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4.
(B.U. 1 aprile 2011, n. 6 - S.S. 13 aprile 2011, n. 2)
Art. 1. Modifica all’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
«1. Al Difensore civico spetta il 25% dell’indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo rimanendo che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell’ambito del territorio regionale».
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.