Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini |
Data: | 28/12/2009 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 41/2009) |
Art. 2. (Integrazioni agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 41/2009) |
Art. 3. (Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della l.r. 41/2009) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.18 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 «Norme per l’istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria».
(B.U. 16 dicembre 2009, n. 27 - S.S. 29 dicembre 2009, n. 7)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1, dell’articolo 2 della
«1. La Regione Calabria, nell’ambito del servizio civile volontario regionale, promuove e sostiene:
a) attività di studio, ricerca ed indagine;
b) attività di promozione e di informazione;
c) progetti di servizio civile nei settori dell’assistenza e dei servizi sociali, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e ambientale, della promozione e della organizzazione di attività educative e culturali, dell’economia solidale e di protezione civile;
d) progetti sperimentali;
e) prestazioni di servizio civile realizzate nel contesto dei progetti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo;
f) attività di educazione civica e di formazione sociale, culturale e professionale dei giovani.»
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 2. (Integrazioni agli articoli 4, 5 e 7 della
1. Alla rubrica dell’articolo 4 della
2. La lettera f) del comma 1, dell’articolo 4 della
3. Alla rubrica dell’articolo 5 della
4. Il comma 1, dell’articolo 7, della
«1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, un programma triennale che disciplina le attività previste nell’ambito del servizio civile regionale».
5. Alla lettera d), del comma 2, dell’articolo 7, della
6. Alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 7, della
Art. 3. (Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della
1. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 14, della
2. Alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 14, della
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.