§ 1.5.18 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 «Norme per l’istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:28/12/2009
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 41/2009)
Art. 2.  (Integrazioni agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 41/2009)
Art. 3.  (Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della l.r. 41/2009)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.18 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 «Norme per l’istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria».

(B.U. 16 dicembre 2009, n. 27 - S.S. 29 dicembre 2009, n. 7)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 41/2009)

1. Il comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 è così interamente sostituito:

 

«1. La Regione Calabria, nell’ambito del servizio civile volontario regionale, promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca ed indagine;

b) attività di promozione e di informazione;

c) progetti di servizio civile nei settori dell’assistenza e dei servizi sociali, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e ambientale, della promozione e della organizzazione di attività educative e culturali, dell’economia solidale e di protezione civile;

d) progetti sperimentali;

e) prestazioni di servizio civile realizzate nel contesto dei progetti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo;

f) attività di educazione civica e di formazione sociale, culturale e professionale dei giovani.»

 

2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41, primo capoverso, le parole «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1».

 

     Art. 2. (Integrazioni agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 41/2009)

1. Alla rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41, dopo le parole «progetti sperimentali» sono aggiunte le parole «del servizio civile regionale».

 

2. La lettera f) del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2009 n. 41 è abrogata.

 

3. Alla rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41, dopo le parole «dell’attività di servizio civile» è aggiunta la parola «regionale».

 

4. Il comma 1, dell’articolo 7, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 è così interamente sostituito:

«1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, un programma triennale che disciplina le attività previste nell’ambito del servizio civile regionale».

 

5. Alla lettera d), del comma 2, dell’articolo 7, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 dopo le parole «di cui all’articolo 14, comma 1» sono aggiunte le parole «lettera d)».

 

6. Alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 7, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41, dopo le parole «delle attività di servizio civile» è aggiunta la parola «regionale».

 

     Art. 3. (Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della l.r. 41/2009)

1. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 14, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 è abrogata.

 

2. Alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 14, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 dopo le parole «a vantaggio del fondo» sono aggiunte le parole «per il finanziamento del servizio civile regionale».

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.