§ 1.4.7 - L.R. 5 gennaio 2007, n. 2.
Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo sugli atti degli enti locali
Data:05/01/2007
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Sede e fonti).
Art. 2.  (Composizione, durata e incompatibilità).
Art. 3.  (Status e trattamento economico).
Art. 4.  (Presidente e Vicepresidente ).
Art. 5.  (Svolgimento dei lavori).
Art. 6.  (Opinioni concorrenti e dissenzienti).
Art. 7.  (Decisioni della Consulta).
Art. 8.  (Effetti delle deliberazioni esterne).
Art. 9.  (Autonomia organizzativa e amministrativa).
Art. 10.  (Norme finanziarie).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 1.4.7 - L.R. 5 gennaio 2007, n. 2. [1]

Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria.

(B.U. 12 gennaio 2007, n. 24 - S.S. n. 4).

 

Art. 1. (Sede e fonti).

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 57 dello Statuto istituisce la Consulta statutaria quale organo di consulenza e garanzia della Regione.

     2. La Consulta statutaria ha sede presso il Consiglio regionale.

     3. La Consulta svolge le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto in conformità alla presente legge e secondo le disposizioni del proprio Regolamento interno, che si conforma alla stessa legge e viene deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 2. (Composizione, durata e incompatibilità).

     1. La Consulta statutaria è formata da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi, tra: i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; gli avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione. In ogni caso deve essere garantita la presenza di ciascuna delle suindicate professionalità.

     2. Tutti componenti della Consulta statutaria hanno l’obbligo di risiedere nella Regione Calabria, per tutto il periodo di durata del mandato.

     3. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.

     4. La carica di componente della Consulta statutaria è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l’esercizio delle professioni o dell’impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato. Ai componenti della Consulta statutaria si applicano, inoltre, le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.

 

     Art. 3. (Status e trattamento economico).

     1. Nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilità penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni [2].

     2. I componenti della Consulta, godono nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, di una retribuzione equivalente a quella iniziale di magistrato di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dispone altresì l’assegnazione di mezzi e strutture idonee a svolgere efficacemente il mandato, nei limiti dello stanziamento nel bilancio del Consiglio regionale.

     3. Il trattamento economico è sospeso, e il componente della Consulta decade automaticamente, nel caso di:

     a) assenze ingiustificate per più di tre sedute consecutive;

     b) gravi mancanze nell’esercizio delle sue funzioni, secondo le procedure

     e) nelle ipotesi espressamente indicate dal Regolamento,

     c) condanna penale, anche in primo grado.

     4. Nel caso di dimissioni di un componente della Consulta, questi – con la presentazione delle dimissioni al Consiglio regionale cessa immediatamente dalla carica.

     5. In caso di impedimento permanente, di decadenza, di dimissioni o di decesso di un componente della Consulta, il Consiglio regionale elegge, entro trenta giorni e con le modalità di cui all’art. 2 comma 1, altro componente in sua sostituzione, il quale rimane in carica fino al completamento del mandato in corso.

 

     Art. 4. (Presidente e Vicepresidente ).

     1. Il Presidente eletto dalla Consulta, che resta in carica per tutto il mandato, viene coadiuvato, e all’occorrenza può essere sostituito, da un Vicepresidente, eletto, durante il suo mandato, per la durata di tre anni non rinnovabili, secondo la procedura indicata dal Regolamento della Consulta.

 

     Art. 5. (Svolgimento dei lavori).

     1. Le sedute della Consulta si tengono «pubblicamente» nella forma dell’udienza, nel corso della quale sono ascoltate le parti interessate, secondo le indicazioni di procedura fissate dal Regolamento, e «riservatamente» nella sede della Camera di consiglio, in cui i membri dell’organo adottano le decisioni. I pareri sono adottati direttamente in Camera di consiglio.

     2. Le sedute della Consulta statutaria si tengono con le modalità di cui al Regolamento interno.

     3. L’assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive determina l’automatica decadenza dall’incarico e l’inizio della procedura di sostituzione di un nuovo componente da parte del Consiglio regionale.

     4. Le sedute della Consulta statutaria sono valide quando sono presenti almeno tre componenti e solo ove siano state svolte le regolari procedure di convocazione previste dal Regolamento.

     5. Non è ammessa l’astensione dal voto da parte dei componenti della Consulta, tranne che nelle ipotesi, disciplinate dal Regolamento, di un potenziale conflitto di interessi.

 

     Art. 6. (Opinioni concorrenti e dissenzienti).

     1. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

     2. Ai componenti della Consulta che lo volessero – in relazione alle sole decisioni, non ai pareri, e nei soli casi previsti dal Regolamento – è consentito depositare, in un apposito registro tenuto dal Segretario della Consulta, motivazioni aggiuntive firmate, diverse (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti) a quella assunta collegialmente dalla Consulta a sostegno del dispositivo adottato.

     3. Il Regolamento deciderà procedure, modi e forme delle opinioni concorrenti e dissenzienti, che comunque devono essere brevi.

 

     Art. 7. (Decisioni della Consulta).

     1. Gli atti della Consulta si distinguono in:

     a) deliberazioni interne. Con esse l’organo:

     a1) approva e modifica a maggioranza assoluta le norme del Regolamento interno;

     a2) valuta, nei casi previsti dal Regolamento e con l’astensione dell’interessato, il comportamento di un singolo componente della Consulta stessa;

     a3) adotta provvedimenti amministrativi relativi all’utilizzazione del personale dipendente;

     b) deliberazioni esterne. Con esse la Consulta:

     b1) adotta «decisioni» sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni statutarie;

     b2) esprime «pareri» sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni statutarie.

     2. Le decisioni prese su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale – attengono alla funzione di garanzia dell’organo e si distinguono in due parti, dispositivo e motivazione, secondo le indicazioni di dettaglio fornite dal Regolamento.

     In conformità allo Statuto, esse riguardano:

     a) i conflitti fra gli organi della Regione;

     b) i conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;

     c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;

     d) la regolarità e l’ammissibilità delle richieste di referendum.

     3. Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge, il giudizio sulla compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto ha carattere preventivo, ossia deve essere presentato dai soggetti legittimati prima che gli atti in esame siano rispettivamente promulgati ed emanati [3].

     4. In quest’ultimo caso, fino al giorno della decisione della Consulta che comunque deve essere presa entro 30 giorni dalla richiesta le delibere legislative o regolamentari non possono essere rispettivamente promulgate o emanate.

     5. Nel caso di richiesta di referendum popolare, il giudizio di ammissibilità ha carattere preventivo, ossia precede la raccolta delle firme e il connesso giudizio di regolarità. Il Regolamento della Consulta prevede tempi e modi di tali giudizi, in armonia con la legge che disciplina il referendum popolare.

     6. I pareri, di norma tendenzialmente brevi e unitari, attengono alle funzioni di consulenza dell’organo e possono essere dati dalla Consulta, oltre che su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, anche su istanza:

     a) del Difensore civico;

     b) della Consulta per l’ambiente;

     c) della Commissione per le pari opportunità;

     d) degli enti e dei promotori rappresentanti i soggetti legittimati a presentare richiesta di referendum indicati negli artt. 11 e 12 dello Statuto;

     e) del Comitato consiliare per la qualità e fattibilità delle leggi;

     f) delle Commissioni d’inchiesta.

     7. La Consulta può sempre decidere l’inammissibilità, per le cause indicate nel proprio Regolamento, della richiesta di decisione o di parere.

     8. Un dirigente del Consiglio con funzione di segretario della Consulta cura la custodia degli atti e la redazione dei verbali, provvedendo alla pubblicazione, in un apposita Sezione del BUR, dei pareri forniti e delle decisioni prese dall’organo, queste ultime comprensive di eventuali opinioni concorrenti e/o dissenzienti.

 

     Art. 8. (Effetti delle deliberazioni esterne).

     1. Gli organi regionali, e gli altri soggetti istituzionali interessati, si attengono alle decisioni e ai pareri della Consulta, facendone corretta ed esplicita menzione nell’adozione dei relativi atti.

     2. In particolare, con l’eccezione dei casi indicati nei successivi commi 3 e 4, le decisioni sono vincolanti per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione.

     3. Ove la Consulta ritenga leso lo Statuto da una semplice proposta di legge o regolamento del Consiglio regionale, quest’ultimo può comunque deliberare in senso contrario alla decisione della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.

     4. Ove la Consulta, in conseguenza di un conflitto, ritenga leso lo Statuto da leggi o da regolamenti del Consiglio rispettivamente promulgate o emanati, il Consiglio regionale può comunque rideliberare in senso contrario alle decisioni della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta [4].

 

     Art. 9. (Autonomia organizzativa e amministrativa).

     1. La consulta statutaria è dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa.

     2. L’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all’interno dell’organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa, una struttura di supporto alla Consulta.

 

     Art. 10. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati in c 600.000,00 gravano sui fondi del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2007.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi, la copertura degli oneri relativi è garantita con l’approvazione del Bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2008, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2008, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle seguenti parole: «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge,».

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2008, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.