Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 02/02/2004 |
Numero: | 2 |
§ 1.2.50 - L.R. 2 febbraio 2004, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
(B.U. 5 febbraio 2004, n. 2 - S.S. n. 2).
Art. 1.
1. Il comma 1, dell’art. 1, della
1. L’indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell’art. 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all’indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della
a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale e per i Vice Presidenti del Consiglio regionale;
c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per i Presidenti delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei gruppi consiliari;
d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e Regolamento interno e per il Presidente della Giunta per le elezioni;
e) 80 per cento per i Consiglieri regionali. [1]
Art. 2.
1. Il comma 1, dell’art. 13, della
1. L’ammontare delle indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell’ultima indennità di funzione lorda percepita dal Consigliere alla data della cessazione del mandato.
2. La presente disposizione dispiega i propri effetti a decorrere dalla presente legislatura.
Art. 3.
1. La disposizione di cui all’art. 19, comma 3, della
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel capitolo 1, articoli 1 e 4 del bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2004.
[1] Comma così modificato dall'art. 42 della