§ 1.2.44 - L.R. 15 marzo 2002, n. 14.
Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:15/03/2002
Numero:14

§ 1.2.44 - L.R. 15 marzo 2002, n. 14. [1]

Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali.

(B.U. n. 5 del 21 marzo 2002 - S.S. n. 3).

 

Art. 1.

     1. Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale, il Presidente della Regione, la Giunta regionale ed il Consiglio continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento rispettivamente del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale.

 

Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.