§ 1.2.38 - L.R. 18 dicembre 2000, n. 21.
Istituzione della Commissione consiliare per l'autoriforma della Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:18/12/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Costituzione.
Art. 2.  Competenze e durata.
Art. 3.  Composizione.
Art. 4.  Ufficio di Presidenza.
Art. 5.  Principi.
Art. 6.  Metodi di elaborazione.
Art. 7.  Organizzazione.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Dichiarazione di urgenza.


§ 1.2.38 - L.R. 18 dicembre 2000, n. 21. [1]

Istituzione della Commissione consiliare per l'autoriforma della Regione Calabria.

(B.U. n. 122 del 21 dicembre 2000).

 

Art. 1. Costituzione.

     1. E' costituita presso il Consiglio regionale una Commissione denominata Commissione consiliare per l'autoriforma della Regione Calabria.

 

     Art. 2. Competenze e durata. [2]

     1. Sono di competenza della Commissione la formulazione al Consiglio regionale di proposte in materia di revisione organica dello Statuto regionale, di legge elettorale regionale, di regolamenti interni del Consiglio regionale. Alla Commissione sono altresì assegnati per l’esame di merito o per il parere le proposte di legge e di provvedimento relative alla riforma dell’ordinamento regionale e al decentramento in attuazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

     Art. 3. Composizione.

     1. La Commissione è composta da due Consiglieri regionali per ogni gruppo composto da 5 o più consiglieri e da un Consigliere per tutti gli altri gruppi; fanno parte, altresì, un rappresentante della Giunta regionale e un componente dell'Ufficio di Presidenza espressione della minoranza.

     2. La Commissione si esprime con voto plurimo ai sensi dell'art. 74 del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

     3. Ciascun Presidente di gruppo può designare anche un rappresentante supplente che sostituisce il titolare in caso di assenza o impedimento e che può intervenire alle sedute, senza diritto di voto, in presenza del titolare.

 

     Art. 4. Ufficio di Presidenza.

     1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione secondo le modalità indicate all'articolo 23 del regolamento interno del Consiglio, come modificato con delibera del Consiglio regionale n. 5 del 6 luglio 2000.

 

     Art. 5. Principi.

     1. Nella formulazione delle sue proposte normative di riforma la Commissione dovrà osservare i seguenti principi:

     a) unità dello Stato nazionale in armonia con l'adesione dell'Italia all'Unione Europea;

     b) valorizzazione della identità della Regione Calabria sotto il profilo istituzionale, nel quadro federale e solidale;

     c) sussidiarietà;

     d) rafforzamento dell'autonomia regionale con esclusione di ogni forma di separatismo;

     e) trasferimento effettivo delle funzioni e risorse agli Enti locali.

 

     Art. 6. Metodi di elaborazione.

     1. La Commissione perseguirà i seguenti metodi di elaborazione:

     a) formulazione di ipotesi normative che, senza pregiudiziali di parte, privilegino gli interessi generali della comunità calabrese e siano aperte al confronto riformatore in atto nella società nazionale ed europea;

     b) ricerca del più ampio consenso sulle proposte conclusive da sottoporre al Consiglio regionale.

     2. La Commissione, entro tre mesi dal suo insediamento, e successivamente a scadenze trimestrali, elabora una relazione sull'attività svolta da sottoporre all'attenzione del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. Organizzazione.

     1. Al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario della Commissione compete, limitatamente alla durata dell'incarico, l'indennità prevista per gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti.

     2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione, provvederà a mettere a disposizione una struttura speciale alla stregua di quella assegnata ai Presidenti delle Commissioni permanenti nonché strumenti e personale del Consiglio regionale, in misura adeguata ai compiti affidati, ivi inclusa la possibilità di avvalersi di consulenti e di esperti con particolare qualificazione.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2000 e per gli anni successivi con la legge annuale di bilancio.

 

     Art. 9. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul BUR della Regione Calabria.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Articolo modificato dall'art. unico della L.R. 26 novembre 2001, n. 28 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 marzo 2002, n. 18.