§ 1.2.37 - L.R. 20 aprile 1999, n. 10.
Istituzione commissione speciale d'inchiesta sulle case di cura private.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:20/04/1999
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del Regolamento interno del Consiglio, una commissione speciale d'inchiesta sulle case di cura private in Calabria.
Art. 2.      1. La commissione deve ultimare i propri lavori, entro 90 giorni dal suo insediamento, presentando al Consiglio una relazione sui risultati delle indagini di cui all'art. 4, nonché sulle [...]
Art. 3.      1. Qualora la commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato [...]
Art. 4.      1. La commissione dovrà svolgere l'inchiesta sulla totalità delle case di cura private con particolare riferimento alla spesa, alla gestione, al rispetto delle leggi e delle norme che regolano [...]
Art. 5.      1. La commissione suggerisce al Consiglio le iniziative legislative ed amministrative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più corretta e funzionale [...]
Art. 6.      1. Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge, di cui all'articolo 3, previsti nel limite massimo di lire cinquanta milioni, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 1013101 dello [...]


§ 1.2.37 - L.R. 20 aprile 1999, n. 10. [1]

Istituzione commissione speciale d'inchiesta sulle case di cura private.

(B.U. n. 45 del 26 aprile 1999).

 

Art. 1.

     1. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del Regolamento interno del Consiglio, una commissione speciale d'inchiesta sulle case di cura private in Calabria.

     2. La commissione è costituita da 12 Consiglieri regionali indicati dai gruppi di appartenenza, in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari e fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti alle funzioni attuali o pregresse.

     3. La commissione elegge il Presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

     4. La commissione elegge al proprio interno un Vice Presidente.

     5. Le funzioni di segretario vengono affidate ad un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 2.

     1. La commissione deve ultimare i propri lavori, entro 90 giorni dal suo insediamento, presentando al Consiglio una relazione sui risultati delle indagini di cui all'art. 4, nonché sulle proposte di cui all'art. 5. In mancanza di una unanimità sui risultati dell'inchiesta possono essere presentate risoluzioni diverse.

 

     Art. 3.

     1. Qualora la commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione stessa. Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale, che sarà corrisposto al termine dell'incarico.

     2. Gli incarichi predetti sono conferiti a tempo determinato, non possono superare il tempo richiesto per la durata dei lavori della commissione.

 

     Art. 4.

     1. La commissione dovrà svolgere l'inchiesta sulla totalità delle case di cura private con particolare riferimento alla spesa, alla gestione, al rispetto delle leggi e delle norme che regolano la loro attività, alla gestione da parte degli Uffici regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nonché su ogni altro aspetto del settore che la commissione riterrà utile.

 

     Art. 5.

     1. La commissione suggerisce al Consiglio le iniziative legislative ed amministrative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più corretta e funzionale gestione dell'intero settore.

 

     Art. 6.

     1. Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge, di cui all'articolo 3, previsti nel limite massimo di lire cinquanta milioni, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999 (esercizio provvisorio - spese obbligatorie).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.