§ 1.2.36 - L.R. 3 ottobre 1997, n. 11.
Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 - Modifiche ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:03/10/1997
Numero:11


Sommario
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dalla entrata in vigore della stessa, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.36 - L.R. 3 ottobre 1997, n. 11.

Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 - Modifiche ed integrazioni.

(B.U. n. 103 del 9 ottobre 1997).

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dalla entrata in vigore della stessa, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modificano gli artt. 3, 4, 5, 8 e 29 della L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.