§ 1.2.27 - L.R. 9 settembre 1994, n. 21.
Costituzione commissione consiliare per le riforme istituzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:09/09/1994
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Istituzione e composizione
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Organizzazione
Art. 4.  Personale e strutture
Art. 5.  Durata
Art. 6.  Urgenza


§ 1.2.27 - L.R. 9 settembre 1994, n. 21. [1]

Costituzione commissione consiliare per le riforme istituzionali.

(B.U. n. 91 del 15 settembre 1994).

 

Art. 1. Istituzione e composizione

     1. E' costituita una Commissione consiliare per le riforme istituzionali.

     2. La Commissione è composta dai rappresentanti di tutti i Gruppi presenti nel Consiglio regionale, rispettando il criterio della proporzionalità.

     3. La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio regionale su designazione dei Gruppi.

 

     Art. 2. Finalità

     1. La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio regionale i provvedimenti che si ritengono utili e necessari per:

     a) partecipare al processo di riforma dell'ordinamento regionale;

     b) approvare un nuovo Statuto ed i relativi regolamenti di attuazione;

     c) partecipare alla riforma del sistema elettorale regionale e ad elaborare un progetto di legge di attuazione coerente con le peculiarità sociali e culturali della Regione.

 

     Art. 3. Organizzazione

     1. La Commissione e insediata dal Presidente del Consiglio regionale ed elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

     2. Per il funzionamento della Commissione valgono le norme del regolamento interno del Consiglio regionale.

     3. Il Presidente della Commissione ha diritto all'indennità prevista per il Presidente della Commissione per il piano di sviluppo regionale dalla legge regionale 10 novembre 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Il Vice Presidente ed il Segretario della Commissione hanno diritto all'indennità prevista per i Segretari del Consiglio nella misura stabilita dalla legge regionale 10 novembre 1972, n 6, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4. Personale e strutture

     1. All'attribuzione di personale dei ruoli regionali, di locali ed attrezzature e quanto altro necessario per il funzionamento della Commissione, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, facendo gravare la relativa spesa sui fondi già iscritti nel bilancio del Consiglio per l'anno in corso che presenta la necessaria disponibilità.

 

     Art. 5. Durata

     1. La Commissione formula le proprie proposte definitive al Consiglio entro 150 giorni dalla data del suo insediamento.

     2. E' facoltà del Presidente del Consiglio prorogare tale termine non oltre 60 giorni.

 

     Art. 6. Urgenza

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.