Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 15/04/1975 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. In favore dei consiglieri che ne facciano richiesta e dei loro familiari a carico, sempre che gli stessi non usufruiscano per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, [...] |
Art. 7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, previsti in lire 1.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 1 titolo I sezione 1ª del bilancio di [...] |
§ 1.2.4 - L.R. 15 aprile 1975, n. 10. [1]
Norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri regionali. Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8.
(B.U. n. 19 del 21 aprile 1975).
In favore dei consiglieri che ne facciano richiesta e dei loro familiari a carico, sempre che gli stessi non usufruiscano per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a stipulare, nel rispetto delle leggi dello Stato, apposita convenzione per l'assicurazione contro le malattie con un ente mutualistico di diritto pubblico scelto a trattativa privata.
I contributi da corrispondere all'ente sono pasti a carico per il trenta per cento dei singoli consiglieri e per il settanta per cento del bilancio del Consiglio.
Entro i novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede ad approvare apposito regolamento di esecuzione.
Artt. 2. - 6.
(Omissis) [2].
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, previsti in lire 1.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 1 titolo I sezione 1ª del bilancio di spesa per il 1974, che presenta la necessaria disponibilità, e per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli. A norma della
[1] Abrogata dall'art. 25 della
[2] Articoli abrogati con