§ 1.2.4 - L.R. 15 aprile 1975, n. 10.
Norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri regionali. Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:15/04/1975
Numero:10


Sommario
Art. 1.      In favore dei consiglieri che ne facciano richiesta e dei loro familiari a carico, sempre che gli stessi non usufruiscano per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, [...]
Art. 7.      Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, previsti in lire 1.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 1 titolo I sezione 1ª del bilancio di [...]


§ 1.2.4 - L.R. 15 aprile 1975, n. 10. [1]

Norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri regionali. Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8.

(B.U. n. 19 del 21 aprile 1975).

 

Art. 1.

     In favore dei consiglieri che ne facciano richiesta e dei loro familiari a carico, sempre che gli stessi non usufruiscano per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a stipulare, nel rispetto delle leggi dello Stato, apposita convenzione per l'assicurazione contro le malattie con un ente mutualistico di diritto pubblico scelto a trattativa privata.

     I contributi da corrispondere all'ente sono pasti a carico per il trenta per cento dei singoli consiglieri e per il settanta per cento del bilancio del Consiglio.

     Entro i novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede ad approvare apposito regolamento di esecuzione.

 

     Artt. 2. - 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, previsti in lire 1.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 1 titolo I sezione 1ª del bilancio di spesa per il 1974, che presenta la necessaria disponibilità, e per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli. A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64 la disponibilità di bilancio di cui al capitolo 1 potrà essere utilizzata nell'esercizio in corso, e ferma restando l'attribuzione di detta disponibilità all'esercizio 1974 la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1975.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Articoli abrogati con L.R. 24 maggio 1980, n. 11.