§ 5.5.33 - L.P. 6 aprile 1993, n. 7.
Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25: "Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:06/04/1993
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, sono così sostituiti:
Art. 2.      1. L'articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, è così sostituito:
Art. 3.      1. All'articolo 6 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, è aggiunto il seguente comma 6:


§ 5.5.33 - L.P. 6 aprile 1993, n. 7.

Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25: "Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità".

(B.U. 27 aprile 1993, n. 19).

 

     Art. 1.

     1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, sono così sostituiti:

     "2. Un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale, presieduta dall'assessore provinciale competente in materia di attività culturali in lingua tedesca e costituita da due membri della consulta culturale in lingua tedesca e da un membro della consulta culturale in lingua ladina di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1988, n. 30, nonché da un esperto, può riconoscere la validità artistica e culturale di film in lingua tedesca, ai fini dell'erogazione di sussidi, sulla base di attestati o premi da essi conseguiti, da parte di istituzioni internazionalmente riconosciute per competenza e serietà nel settore cinematografico, nella rispettiva area culturale o in altri paesi appartenenti alla Comunità europea, qualora gli stessi film non li abbiano già ottenuti ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

     3. Un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale, presieduta dall'assessore provinciale competente in materia di attività culturali in lingua italiana e costituita da due membri della consulta culturale in lingua italiana e da un membro della consulta culturale in lingua ladina di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1988, n. 30, nonché da un esperto, può riconoscere la validità artistica e culturale di film in lingua italiana, ai fini dell'erogazione di sussidi, sulla base di attestati o premi da essi conseguiti, da parte di istituzioni internazionalmente riconosciute per competenza e serietà nel settore cinematografico, nella rispettiva area culturale o in altri paesi appartenente alla Comunità europea, qualora gli stessi film non li abbiano già ottenuti ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213.".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, è così sostituito:

     "1. Agli esercenti cinematografici, con sede in provincia di Bolzano, che proiettino in pubblico un film riconosciuto di qualità , la Giunta provinciale assegna, su domanda, un sussidio di Lire 300.000. Il sussidio viene assegnato soltanto in caso di proiezione coincidente con il programma principale.

     2. Un sussidio di Lire 150.000 viene assegnato ai circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, su domanda, per la proiezione di film di qualità in sede debitamente autorizzata.".

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 6 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, è aggiunto il seguente comma 6:

     "6. Gli importi dei sussidi stabiliti all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 5, commi 1 e 2, possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT".