§ 5.5.28 - L.P. 4 luglio 1990, n. 14.
Modifiche della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27: "Istituzione dell'Istituto ladino di cultura".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:04/07/1990
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'articolo 2 della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è sostituito dal seguente:


§ 5.5.28 - L.P. 4 luglio 1990, n. 14.

Modifiche della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27: "Istituzione dell'Istituto ladino di cultura".

(B.U. 17 luglio 1990, n. 33).

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.

     1. E' istituito, con sede nel comune di San Martine de Tor/San Martino in Badia, l'Istituto ladino di cultura denominato " Institut Ladin Micurà de Ru".

     2. Nell'allegato statuto sono stabilite le norme sulle finalità e sulle strutture dell'Istituto medesimo. La Giunta provinciale è autorizzata ad approvare eventuali modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Istituto."

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 2 della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2.

     1. Le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere sottoposte alla Giunta provinciale per l'approvazione.

     2. Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

     3. Il Consiglio d'istituto può essere sciolto dalla Giunta provinciale quando compie atti contrari alle finalità statutarie, gravi violazioni delle norme di legge o regolamentari, o quando per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza non è in grado di funzionare. In caso di scioglimento, la Giunta provinciale nomina un commissionario; il nuovo consiglio d'istituto deve essere nominato entro i successivi dei mesi."