| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Bolzano | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.5 cultura, musei, biblioteche | 
| Data: | 19/01/1978 | 
| Numero: | 5 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente: | 
§ 5.5.8 - L.P. 19 gennaio 1978, n. 5.
Modifica alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7: Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali".
(B.U. 24 gennaio 1978, n. 5).
     Il primo comma dell'art. 8 della 
“Le domande per la concessione di contributi e sussidi devono essere presentate agli Assessorati per le attività scolastiche e culturali entro il termine da stabilirsi ogni anno con deliberazione della Giunta provinciale, corredate dai seguenti documenti:
a) relazione sull'attività e conto consuntivo relativi all'annata precedente;
b) programma dell'attività per l'annata in corso con preventivo di spesa e indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza".