§ 5.4.24 - L.P. 6 luglio 1977, n. 19.
Contributo all'ENALC e all'ENAIP.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:06/07/1977
Numero:19


Sommario
Art. 1.      La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 80 milioni all'ENAIP (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) di Bolzano per far fronte agli oneri [...]
Art. 2.      La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 9.180.235 all'ENALC a copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei corsi di formazione professionale [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere complessivo di lire 89.180.235 per l'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato [...]
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.24 - L.P. 6 luglio 1977, n. 19.

Contributo all'ENALC e all'ENAIP.

(B.U. 26 luglio 1977, n. 37).

 

     Art. 1.

     La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 80 milioni all'ENAIP (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) di Bolzano per far fronte agli oneri derivanti allo stesso per l'assunzione diretta dei corsi professionali da esso precedentemente gestiti da parte della Provincia.

     Tali oneri sono connessi agli obblighi di definizione di quanto dovuto al personale dipendente e di liquidazione di ogni pendenza relativa alla precedente attività .

     Il contributo verrà corrisposto dietro documentazione delle spese sostenute.

 

          Art. 2.

     La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 9.180.235 all'ENALC a copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei corsi di formazione professionale relativamente agli anni precedenti l'assunzione dell'attività stessa da parte della Provincia.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 89.180.235 per l'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 (punto n. 5 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

 

          Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

     Capitolo di nuova istituzione:

     TITOLO I - SEZIONE II - RUBRICA VIII - CATEGORIA III

     Cap. 455 - Contributo straordinario all'ENAIP ed all'ENALC a copertura di oneri relativi alla gestione di corsi di formazione professionale L. 89.180.235

     Capitolo in diminuzione:

     Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 89.180.235

 

          Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.