§ 5.4.11 – L.P. 20 novembre 1968, n. 21.
Modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:20/11/1968
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificati con legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, sono sostituiti dai seguenti commi:
Art. 4.      Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo unico della legge provinciale 5 agosto 1968, n. 15, è prorogato al 30 settembre 1968.


§ 5.4.11 – L.P. 20 novembre 1968, n. 21.

Modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale.

(B.U. 3 dicembre 1968, n. 51).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     2Il giudizio sui concorsi per il personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale è dato da apposita commissione, nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente e composta come segue:

     a) da un presidente, con qualifica superiore al posto messo a concorso, scelto tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali;

     b) da due membri, con qualifica superiore o almeno pari a quella del posto messo a concorso, scelti tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Per il personale di segreteria ed ausiliario si applicano le disposizioni dell'art. 31 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sull'ordinamento del personale, salva la sostituzione del segretario della Giunta provinciale, o da chi ne fa la veci, con l'ispettore per la formazione professionale o, rispettivamente con un direttore delle scuole professionali.

     Tutte le norme in vigore, in contrasto con la presente legge, sono abrogate".

 

          Art. 3.

     I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificati con legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, sono sostituiti dai seguenti commi:

     “L'Amministrazione provinciale può avvalersi per gli uffici addetti alla formazione professionale, per le direzioni, per l'insegnamento, comprese le consulenze tecniche, per i lavori di segreteria e per i servizi ausiliari anche di personale incaricato o supplente.

     Gli incarichi sono conferiti secondo le esigenze:

     a) per l'intero anno scolastico, qualora comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno sette mesi per il personale insegnante ed almeno nove mesi per il personale non insegnante;

     b) per la durata dell'effettivo servizio in caso di prestazioni inferiori.

     Gli incarichi di cui sopra, ad esclusione degli incarichi di direzione, sono conferiti seguendo l'ordine di apposite graduatorie compilate secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale ed approvate dalla stessa entro il 15 giugno.

     Un apposito comitato per gruppo linguistico, composto dall'ispettore che lo presiede, da due direttori e da due insegnanti, e nominato per ogni biennio dalla Giunta provinciale, provvede alla formazione delle graduatorie. Fa parte del comitato un funzionario dell'ispettorato in qualità di segretario.

     Gli incarichi di cui alla lettera a) sono conferiti dall'ispettore per la formazione professionale.

     Gli incarichi di cui alla lettera b) sono conferiti dall'ispettore per quanto riguarda gli uffici e i corsi non affidati a direttori di ruolo o con incarico annuale; sono conferiti dai direttori in tutti gli altri casi.

     L'incarico di direttore è conferito dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sentito l'ispettore, ad un insegnante delle scuole professionali ritenuto particolarmente idoneo per i titoli e la competenza. In difetto di insegnanti idonei all'incarico la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, sentito l'ispettore, potrà provvedere mediante chiamata diretta di persona ritenuta idonea all'incarico.

     Le modalità per l'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge".

 

          Art. 4.

     Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo unico della legge provinciale 5 agosto 1968, n. 15, è prorogato al 30 settembre 1968.