§ 5.3.66 - L.P. 9 agosto 1994, n. 5.
Programmi di insegnamento del tedesco e dell'italiano per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado in lingua tedesca.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:09/08/1994
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Sono approvati i programmi di insegnamento del tedesco e dell'italiano per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado in lingua tedesca secondo il testo di cui agli allegati A e B.


§ 5.3.66 - L.P. 9 agosto 1994, n. 5. [1]

Programmi di insegnamento del tedesco e dell'italiano per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado in lingua tedesca.

(B.U. 23 agosto 1994, n. 38).

 

     Art. 1.

     1. Sono approvati i programmi di insegnamento del tedesco e dell'italiano per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado in lingua tedesca secondo il testo di cui agli allegati A e B.

     2. I programmi di insegnamento di cui al comma primo trovano applicazione a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.P. 24 settembre 2010, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.