| Settore: | Codici provinciali |
| Regione: | Bolzano |
| Materia: | 5. sviluppo sociale |
| Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
| Data: | 28/07/1987 |
| Numero: | 15 |
| Sommario |
| Art. unico. Intendente per la scuola in lingua tedesca. |
§ 5.3.48 - L.P. 28 luglio 1987, n. 15.
Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.
(B.U. 4 agosto 1987, n. 35).
Art. unico. Intendente per la scuola in lingua tedesca.
1. Il secondo comma dell'art. 2 della
"2.All'intendente scolastico spetta il trattamento economico previsto dall'art. 51 della
2. Il quarto comma dello stesso articolo, nel testo sostituito dall'art. 1 della
"4.Qualora l'intendente, prima della nomina, abbia prestato servizio con qualifica dirigenziale o nelle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, troveranno applicazione, nei suoi confronti, in sede di nomina, le disposizioni in materia di valutazione dei servizi previste dagli articoli 2 e 3 del