§ 5.3.9 – L.P. 21 luglio 1968, n. 12.
Modifiche alla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, relativa alla concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:21/07/1968
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Nel primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, dopo le parole "La Giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui [...]
Art. 3.      All'art. 3 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, viene aggiunto il seguente testo:
Art. 4.      Al maggiore onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 28.000.000, si farà fronte per l'esercizio finanziario corrente mediante prelevamento di pari importo dal [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvata con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in [...]


§ 5.3.9 – L.P. 21 luglio 1968, n. 12.

Modifiche alla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, relativa alla concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione.

(B.U. 6 agosto 1968, n. 33).

 

     Art. 1. [1]

     Il comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, è sostituito dal seguente:

     a) in forma di borse di studio e contributi fino ad un importo massimo di Lire 500.000 a favore:

     di studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere;

     di studenti di scuole statali o private di istruzione media;

     di studenti di scuole medie d'obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza, per raggiungere tale fine, devono essere ospitati in convitti o presso privati nell'ambito del comune oppure in zona contermine, in cui esiste una scuola media d'obbligo;

     b) in forma di premi e sussidi fino all'ammontare massimo di Lire 2.000.000 a cittadini italiani che frequentano scuole di grado superiore nazionale od estere, nonché corsi nazionali od esteri a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la Provincia ravvisi l'opportunità.

 

          Art. 2.

     Nel primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, dopo le parole "La Giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui all'articolo precedente secondo le lettere a), b), c) e d)", viene aggiunta la seguente lettera: "e)".

 

          Art. 3.

     All'art. 3 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, viene aggiunto il seguente testo:

     ".... quelle di cui alla lettera e) entro il 15 dicembre di ogni anno e possono essere liquidate in più rate".

 

          Art. 4.

     Al maggiore onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 28.000.000, si farà fronte per l'esercizio finanziario corrente mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 246 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi" del Bilancio di previsione 1968.

     Detto importo viene portato in aumento del capitolo 73 del medesimo bilancio "Fondo per la concessione di contributi di studio a studenti universitari, di scuole medie e per corsi di specializzazione".

     All'onere per gli esercizi successivi si provvederà con una quota del gettito di compartecipazione al provento delle tasse automobilistiche a sensi della legge n. 49 del 9 febbraio 1952, predisponendo nei bilanci dei futuri esercizi finanziari i corrispondenti capitoli di spesa.

 

          Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvata con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.