§ 5.3.2 – L.P. 27 ottobre 1955, n. 4.
Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:27/10/1955
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di permettere ai capaci e meritevoli, con preferenza ai bisognosi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti, le cui [...]
Art. 2.      La Giunta Provinciale bandirà annualmente un concorso per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo precedente, stabilendone il numero e la misura secondo le lettere a), b), c) e d) e [...]
Art. 3.      Con la presente legge è abrogata a tutti gli effetti la precedente legge provinciale n. 2 del 9 settembre 1953.


§ 5.3.2 – L.P. 27 ottobre 1955, n. 4.

Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione. [1]

(B.U. 20 novembre 1955, n. 28).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di permettere ai capaci e meritevoli, con preferenza ai bisognosi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti, le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un Comune della Provincia, e ad altri cittadini, purché residenti stabilmente nella Provincia stessa.

     Gli interventi finanziari della Provincia si effettueranno su apposito stanziamento:

     a) in forma di borse di studio a studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere da Lire 80.000 a Lire 120.000;

     b) in forma di borse di studio a studenti di scuole medie statali o private da Lire 40.000 a Lire 60.000;

     c) in forma di contributi una tantum a studenti di scuole medie statali o private fino a L. 15.000;

     d) in forma di premi e sussidi, fino all'ammontare massimo di Lire 150.000, a cittadini italiani, che frequentano scuole di grado superiore nazionali od estere, nonché corsi a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la Provincia ravvisi la opportunità.

 

          Art. 2.

     La Giunta Provinciale bandirà annualmente un concorso per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo precedente, stabilendone il numero e la misura secondo le lettere a), b), c) e d) e specificando eventualmente il numero da concedere a ciascun grado e tipo di scuola.

     Almeno due terzi delle borse di studio destinate agli studenti di scuole medie saranno assegnati a quelli, che devono alloggiare fuori famiglia per ragioni di studio.

     Nel bando di concorso o nel regolamento per l'esecuzione della presente legge la Giunta Provinciale potrà precisare i requisiti per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo primo, anche allo scopo di soddisfare alle condizioni particolari della Provincia.

 

          Art. 3.

     Con la presente legge è abrogata a tutti gli effetti la precedente legge provinciale n. 2 del 9 settembre 1953.


[1] Legge abrogata dall'art. 5 della L.P. 5 gennaio 1958, n. 1.