§ 4.5.40 - L.P. 2 gennaio 1985, n. 2.
Proroga del termine di cui all'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:02/01/1985
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto all'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è prorogato di due anni e scadrà il 31 dicembre 1986.
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.5.40 - L.P. 2 gennaio 1985, n. 2.

Proroga del termine di cui all'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3.

(B.U. 15 gennaio 1985, n. 3).

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto all'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è prorogato di due anni e scadrà il 31 dicembre 1986.

 

          Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.