§ 4.3.15 - L.P. 19 ottobre 1990, n. 20.
Norme sull'uso di sacchetti di plastica e di altre confezioni nel commercio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:19/10/1990
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige intende promuovere l'uso di confezioni di materiale biodegradabile risp. riutilizzabile nel commercio, contribuendo in questo modo all'eliminazione [...]
Art. 2.      1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel commercio è vietato consegnare ai clienti sacchetti rispettivamente confezioni di plastica per l'asporto della merce [...]
Art. 3.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad avviare, al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'art. 2, una campagna informativa rivolta ai commercianti e alla popolazione anche mediante [...]
Art. 4.  Norme finanziarie.
Art. 5.  Variazioni al bilancio 1990.


§ 4.3.15 - L.P. 19 ottobre 1990, n. 20. [1]

Norme sull'uso di sacchetti di plastica e di altre confezioni nel commercio.

(B.U. 30 ottobre 1990, n. 49).

 

     Art. 1.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige intende promuovere l'uso di confezioni di materiale biodegradabile risp. riutilizzabile nel commercio, contribuendo in questo modo all'eliminazione di un fattore rilevante di impatto ambientale e sanitario.

 

          Art. 2.

     1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel commercio è vietato consegnare ai clienti sacchetti rispettivamente confezioni di plastica per l'asporto della merce acquistata.

     2. È soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di Euro 86 a un massimo di Euro 166 chiunque violi la norma di cui al precedente comma. [2]

     3. La relativa funzione sanzionatoria è attribuita ai comuni, i cui organi provvedono alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente secondo i rispettivi ordinamenti, in armonia con i principi contenuti nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comune competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

     4. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento dei servizi di vigilanza.

 

          Art. 3.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad avviare, al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'art. 2, una campagna informativa rivolta ai commercianti e alla popolazione anche mediante adeguati mezzi pubblicitari, per promuovere la diffusione di sacchetti e confezioni biodegradabili rispettivamente riutilizzabili.

 

          Art. 4. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 10 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa. E' autorizzata la modifica della destinazione dei fondi di cui alla partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio per l'importo utilizzato con la presente legge.

     3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 5. Variazioni al bilancio 1990.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 46 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.