§ 4.2.4 – L.P. 15 marzo 1957, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, sulla disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:15/03/1957
Numero:3


Sommario
Art. 1.      L'art. 4 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 è sostituito dal seguente:
Art. 2. 
Art. 3.      L'art. 13 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 15 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 è soppresso.
Art. 5.      L'art. 16 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Dopo l'art. 16 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 viene inserito il seguente art. 16-bis:
Art. 7.      L'art. 17 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Dopo l'art. 17 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 viene istituito il seguente art. 17-bis:
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.2.4 – L.P. 15 marzo 1957, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, sulla disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(B.U. 9 aprile 1957, n. 14).

 

     Art. 1.

     L'art. 4 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 è sostituito dal seguente:

     “Presso la Camera di Commercio è istituita la Commissione provinciale per l'artigianato. La Commissione esercita, quale organo della Provincia, le funzioni di cui all'articolo precedente ed ha i seguenti compiti:

     a) promuovere ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Provincia, nonché ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponde alle tradizioni ed alle possibilità locali;

     b) dare pareri sulla istituzione e sulla partecipazione a fiere e mostre interessanti l'artigianato;

     c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge

     La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

     I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di Commercio. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di Commercio".

 

          Art. 2. [1]

     Dopo l'art. 4 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 viene inserito il seguente art. 4-bis:

     “La Commissione provinciale dell'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta stessa. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

     La Commissione è composta:

     a) dal rappresentante degli artigiani presso la giunta della Camera di Commercio;

     b) da tre maestri artigiani che siano tali ai sensi dell'ordinamento provinciale dell'artigianato, eletti in conformità a quanto stabilito nel seguente comma;

     c) da due rappresentanti delle associazioni sindacali degli artigiani più rappresentative, scelti fra due terne indicate dalle organizzazioni stesse;

     d) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane, scelti fra altrettante terne indicate dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

     e) da un rappresentante della delegazione provinciale dell'E.N.A.P.I. (Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie);

     f) da un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

     g) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, esperto in materia giuridica, designato dall'Assessore competente;

     h) da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del consiglio di amministrazione della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani scelti da una terna.

     Il rappresentante di cui alla lett. f) partecipa alle sedute quando vengono trattati ricorsi avverso l'iscrizione e non - iscrizione negli elenchi e ruoli dei contributi assistenziali e previdenziali. L'elezione dei membri di cui al punto b) si svolge contemporaneamente ed in analogia alla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani. Essi sono eletti per il periodo di carica immediatamente successivo. Il Presidente della Commissione provinciale dell'artigianato provvede alle operazioni elettorali d'intesa con il presidente della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani.

     I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della Commissione. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

     a) il dirigente dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

     b) gli ispettori provinciali per la formazione professionale.

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     La Giunta provinciale tramite l'Assessorato competente, esercita la vigilanza sulla Commissione provinciale dell'artigianato e può, in caso di violazione delle norme di legge o regolamentari o di persistente inerzia della Commissione provinciale dell'artigianato, sostituirsi alla stessa nell'esercizio delle funzioni o provvedere al suo scioglimento ed alla nomina di un commissario".

 

          Art. 3.

     L'art. 13 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 è sostituito dal seguente:

     "I programmi di tirocinio ed i programmi di esame, coordinati con i programmi di insegnamento delle scuole professionali, sono emanati con regolamento della Giunta provinciale, su proposta della Commissione provinciale per l'Artigianato".

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 15 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 è soppresso.

 

          Art. 5.

     L'art. 16 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 è sostituito dal seguente:

     “Per quanto non è disposto dalla presente legge l'apprendistato artigianato è regolato dalle norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

     I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati devono essere comunicati dal maestro artigiano, entro 10 giorni dalla data di assunzione o di dimissione, all'Ufficio di collocamento competente per territorio, ai fini del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati. L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica alla Commissione provinciale per l'artigianato.

     L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione riceve dalla Commissione provinciale per l'artigianato gli elenchi delle aziende autorizzate ad assumere apprendisti ed, alla scadenza di ogni semestre, gli elenchi degli apprendisti istruiti a sensi della presente legge".

 

          Art. 6.

     Dopo l'art. 16 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 viene inserito il seguente art. 16-bis:

     “Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge dello Stato 25 luglio 1956, n. 860".

 

          Art. 7.

     L'art. 17 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 è sostituito dal seguente:

     “ Il primo elenco delle attività che possono formare oggetto di un'impresa artigiana è formato con provvedimento della Giunta provinciale sentite le organizzazioni sindacali interessate e la Camera di Commercio.

     Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano una delle attività disciplinate dalla medesima e risultano iscritte presso la Camera di Commercio di Bolzano per tale attività, devono curare la propria iscrizione nel registro delle imprese artigiane entro il termine di tre mesi dalla data stessa.

     L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo, sarà disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato in base alle disposizioni della presente legge, a prescindere tuttavia dalla dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 2.

     Nei primi due anni di applicazione della presente legge il titolo di maestro artigiano può essere conferito senza esame ad artigiani iscritti nel registro delle imprese artigiane, rispondenti ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 7, che siano riconosciuti idonei dalla Commissione provinciale per l'artigianato".

 

          Art. 8.

     Dopo l'art. 17 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 viene istituito il seguente art. 17-bis:

     “Nella prima costituzione della Commissione provinciale per l'artigianato si prescinde dal titolo di maestro artigiano per la nomina dei componenti di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 4-bis della presente legge. Essi saranno scelti tra titolari di imprese aventi i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica artigiana dall'art. 7, su designazione in numero triplo dell'Associazione provinciale dell'artigianato".

 

          Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1969, n. 11.