§ 4.1.26 - L.P. 12 luglio 1975, n. 32.
Emendamenti alla legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2: Provvedimenti urgenti per la zootecnia".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:12/07/1975
Numero:32


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è stralciato.
Art. 3.      L'art. 7 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      All'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 5.      Dopo l'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è inserito il seguente art. 8-bis:
Art. 6.      Dopo l'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è inserito il seguente art. 8-ter:
Art. 7.      Il quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.26 - L.P. 12 luglio 1975, n. 32.

Emendamenti alla legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2: Provvedimenti urgenti per la zootecnia".

(B.U. 29 luglio 1975, n. 37).

 

     Art. 1.

     All'art. 2 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, vengono apportate le seguenti modifiche:

     nella lett. b) del primo comma viene stralciato l'inciso "tramite la cooperativa VIVES";

     il secondo ed il terzo comma sono stralciati;

     il quarto comma è sostituito dal seguente:

     “Per i servizi necessari all'attuazione del presente articolo la Provincia può servirsi della collaborazione dell'associazione provinciale delle federazioni fra allevatori dell'Alto Adige, delle singole federazioni fra allevatori, della cooperativa VIVES e di altre associazioni idonee. Ulteriori condizioni e le modalità per l'erogazione dei premi di cui al presente articolo possono essere stabilite con regolamento di esecuzione".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è stralciato.

 

          Art. 3.

     L'art. 7 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è sostituito dal seguente:

     “Alla federazione di cui all'articolo precedente ed alle associazioni e federazioni della cui collaborazione la Provincia si serve ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, possono essere concessi, a parziale copertura delle spese, contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80% delle spese riconosciute ammissibili dalla Giunta provinciale.

     Le spese sostenute dalle predette associazioni o federazioni, in relazione alla concessione dei premi di cui all'art. 2 ed in base al regolamento CEE n. 464/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975, nonché per i relativi controlli, possono essere rimborsate per intero.

     La Giunta provinciale è autorizzata a predisporre a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge gli stampati, le fascette metalliche per la marcatura dei vitelli, i necessari attrezzi ed ogni altro materiale occorrente per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e dal regolamento CEE n. 464/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975".

 

          Art. 4.

     All'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, vengono apportate le seguenti modifiche:

     nel primo e nel terzo comma viene stralciata la dizione "su carta bollata";

     nel secondo comma il termine di 20 giorni viene sostituito dal termine di 40 giorni;

     nel terzo comma il termine di 3 mesi viene sostituito dal termine di 5 mesi;

     l'ultimo comma viene stralciato.

     All'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, vengono aggiunti i seguenti commi:

     “I richiedenti del premio di cui alla lett. c) dell'art. 2 devono provare che l'animale abbia raggiunto il peso minimo previsto dalla legge.

     Per ottenere i premi di cui all'art. 2 sono, inoltre, prese in considerazione domande collettive presentate dalle federazioni fra allevatori per i loro associati, anche se presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     La liquidazione dei premi di cui all'art. 2 viene fatta direttamente ai singoli allevatori oppure, in caso di domande collettive, tramite le federazioni tra allevatori".

 

          Art. 5.

     Dopo l'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è inserito il seguente art. 8-bis:

     “Disposizione transitoria - Entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge vengono accettate domande per ottenere i premi di cui all'art. 2, lett. c), anche se presentate dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla nascita del soggetto di cui al terzo comma dell'art. 8 della presente legge, per bovini nati comunque non prima del 1° settembre 1974".

 

          Art. 6.

     Dopo l'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è inserito il seguente art. 8-ter:

     “Le disposizioni di cui alla lett. a) dell'art. 2 non si applicano per vitelli nati nel periodo compreso tra il 3 marzo 1975 ed il 2 marzo 1976.

     Le relative domande già pervenute fino all'entrata in vigore della presente legge sono istruite al fine della concessione del premio di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1975 concernente la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento CEE n. 464/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975".

 

          Art. 7.

     Il quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è sostituito dal seguente:

     “I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dall'art. 36 della legge di contabilità dello Stato".

 

          Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.