§ 4.1.21 - L.P. 9 novembre 1974, n. 22.
Emendamenti, integrazione ed ulteriore finanziamento alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4 - Provvedimenti di assistenza creditizia a [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:09/11/1974
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      All'art. 2 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, si aggiungono i seguenti commi:
Art. 3.      L'art. 3 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è sostituito dal seguente:Il contributo costante per mutui ai sensi dell'art. 1 sarà concesso per un periodo massimo di 15 anni fino ad [...]
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 5. 
Art. 6.      Per gli scopi della presente legge è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario corrente un nuovo limite di impegno di lire 65 milioni. Alla copertura dell'onere di lire 65 milioni si [...]
Art. 7.      Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 4.1.21 - L.P. 9 novembre 1974, n. 22.

Emendamenti, integrazione ed ulteriore finanziamento alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4 - Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.

(B.U. 3 dicembre 1974, n. 56).

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "I beneficiari del contributo di cui alla presente legge devono restituire i contributi concessi dalla Giunta provinciale qualora entro cinque anni dall'assunzione del maso vengano meno volontariamente alla qualifica di coltivatori diretti. Qualora il caso sopra menzionato si verifichi quando siano già trascorsi cinque anni, cessa il pagamento dei contributi residui".

 

          Art. 2.

     All'art. 2 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, si aggiungono i seguenti commi:

     Qualora l'ammontare del mutuo superi la somma di lire 70 milioni, per l'importo superante detta somma non può essere concesso nessun contributo.

     Ad assuntori di masi chiusi che assumano il maso per atto tra vivi non può essere concesso alcun contributo per la somma eccedente l'importo di lire 30 milioni, se al momento dell'assunzione, a prescindere dall'assuntore o dal coniuge del dante causa, non ci siano altri eredi necessari".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è sostituito dal seguente:Il contributo costante per mutui ai sensi dell'art. 1 sarà concesso per un periodo massimo di 15 anni fino ad un importo del 5,5% sui mutui contratti. L'ammontare del contributo è stabilito con riguardo alla redditività dell'azienda agricola e con riguardo al numero degli eredi cedenti da liquidare.

     Alle aziende agricole di montagna può essere concesso un contributo costante fino al 6,5% sui mutui contratti. Ai sensi della presente legge si intendono per aziende agricole di montagna quelle aziende nelle quali per ragioni climatiche, per la situazione delle comunicazioni esterne ed interne oppure l'inclinazione del sito, esistono condizioni particolarmente gravose di vita e di produzione. I criteri secondo i quali sarà da accertare l'esistenza di queste condizioni saranno determinati con regolamento di esecuzione.

     Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli istituti di credito per regolare la concessione dei mutui, le modalità, i criteri generali delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.

     La Giunta provinciale è autorizzata ad emendare adeguatamente i limiti massimi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, qualora venga diminuito o aumentato il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "La concessione del contributo sui mutui contratti è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste cui è demandata l'istruttoria delle domande in ordine al possesso dei requisiti, al soddisfacimento di eventuali obblighi, al valore effettivo del maso e delle modalità stabilite dall'istituto di credito per l'accensione del mutuo. La determinazione del valore effettivo del maso assunto avviene in base ad una stima eseguita per incarico dell'Assessore competente da impiegati del ruolo speciale dei servizi agrari della carriera direttiva o di concetto oppure da un esperto in materia agraria iscritto nell'elenco ufficiale di cui all'art. 25/b, primo comma della legge provinciale 23 ottobre 1959, n. 10".

     All'art. 4 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

     "In caso di anticipata restituzione dell'intera somma mutuata cessa il pagamento dei contributi residui. In caso di anticipata restituzione di una parte della somma mutuata i contributi residui sono proporzionalmente ridotti".

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6.

     Per gli scopi della presente legge è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario corrente un nuovo limite di impegno di lire 65 milioni. Alla copertura dell'onere di lire 65 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

 

          Art. 7.

     Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

 

 

Cap. 3651 - Contributi sugli interessi per mutui contratti da assuntori di masi chiusi

L.

65.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

65.000.000

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.P. 26 marzo 1982, n. 10.