§ 4.1.3 – L.P. 21 settembre 1956, n. 8 .
Provvedimenti di assistenza creditizia per la migliore attuazione dell'ordinamento dei masi chiusi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:21/09/1956
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Per agevolare la assunzione dei masi chiusi e la liquidazione delle rispettive quote ereditarie sui masi chiusi, la Provincia è autorizzata a concedere, a partire dall'esercizio 1956 e con le [...]
Art. 2.      Il concorso negli interessi potrà essere concesso per mutui contratti presso Istituti di credito, comprese le Casse Rurali, da cittadini divenuti assuntori di masi chiusi per successione [...]
Art. 3.      Il concorso negli interessi per i mutui di cui all'art. 2 sarà concesso per un periodo massimo di anni quindici.
Art. 4.      Per ottenere il concorso negli interessi previsto dalla presente legge, l'assuntore contraente il mutuo, presenterà domanda alla Giunta Provinciale tramite l'Istituto mutuante. La concessione [...]
Art. 5.      Qualora risulti che capitali mutuati siano stati impiegati a scopo diverso da quello contemplato nella presente legge, il contributo negli interessi sarà revocato ed il concessionario tenuto a [...]


§ 4.1.3 – L.P. 21 settembre 1956, n. 8 [1].

Provvedimenti di assistenza creditizia per la migliore attuazione dell'ordinamento dei masi chiusi.

(B.U. 5 ottobre 1956, n. 20).

 

     Art. 1.

     Per agevolare la assunzione dei masi chiusi e la liquidazione delle rispettive quote ereditarie sui masi chiusi, la Provincia è autorizzata a concedere, a partire dall'esercizio 1956 e con le modalità e nella misura di cui alla presente legge, un concorso annuo costante negli interessi di mutui contratti dall'erede assuntore del maso chiuso per lo scopo suindicato, in quanto l'assuntore non sia in grado con i propri mezzi di liquidare le quote ereditarie ai coeredi.

 

          Art. 2.

     Il concorso negli interessi potrà essere concesso per mutui contratti presso Istituti di credito, comprese le Casse Rurali, da cittadini divenuti assuntori di masi chiusi per successione legittima o testamentaria o donazione anticipante la successione ereditaria dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1.

     Tale concorso non sarà concesso oltre il periodo di anni cinque con decorrenza dalla data dell'assunzione del maso.

 

          Art. 3.

     Il concorso negli interessi per i mutui di cui all'art. 2 sarà concesso per un periodo massimo di anni quindici.

     Tale concorso sarà concesso nella misura del 56% sull'ammontare degli interessi sui mutui contratti, aumentato del 4% per ogni erede, sino ad un massimo dell'84%.

     Il Presidente della Giunta Provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli Istituti di credito per regolare la concessione dei mutui, le modalità, i criteri generali per la richiesta delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.

 

          Art. 4.

     Per ottenere il concorso negli interessi previsto dalla presente legge, l'assuntore contraente il mutuo, presenterà domanda alla Giunta Provinciale tramite l'Istituto mutuante. La concessione del concorso negli interessi è disposta con deliberazione della Giunta Provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale all'agricoltura.

 

          Art. 5.

     Qualora risulti che capitali mutuati siano stati impiegati a scopo diverso da quello contemplato nella presente legge, il contributo negli interessi sarà revocato ed il concessionario tenuto a restituire l'importo corrispondente al contributo già goduto.

     Nel bilancio provinciale è costituito un fondo per l'attuazione della presente legge. Tale fondo potrà essere integrato da contributi della Regione.

     Le somme eventualmente non impiegate nei singoli esercizi finanziari non vanno in economia ma possono essere utilizzate negli esercizi successivi.


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.P. 6 agosto 1963, n. 10.