| Settore: | Codici provinciali |
| Regione: | Bolzano |
| Materia: | 3. assetto del territorio |
| Capitolo: | 3.8 energia |
| Data: | 06/03/1978 |
| Numero: | 12 |
| Sommario |
| Art. unico. All'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, modificato con l'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10, viene aggiunto il seguente comma: |
§ 3.8.10 - L.P. 6 marzo 1978, n. 12.
Integrazione alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale".
(B.U. 28 marzo 1978, n. 16).
All'art. 8 della
"Le domande di contributo, fino a quando non entreranno in vigore nuove disposizioni in materia, dovranno essere presentate entro il 15 aprile per l'anno 1978 ed entro il 30 settembre per ogni anno successivo".