§ 3.7.7 - L.P. 25 agosto 1983, n. 36.
Modifiche alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28: "Pesca".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:25/08/1983
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Nel primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, modificata con legge provinciale 18 giugno 1981, n. 14, in seguito denominata "legge", la parola "nove" è sostituita [...]
Art. 2.      1. La seconda frase del secondo comma dell'art. 2 della legge è sostituita dalle seguenti: "Se tali non esistono o se l'acqua da pesca è adatta ad una coltivazione autonoma, per la concessione [...]
Art. 3.      1. All'inizio del terzo comma dell'art. 8 della legge viene inserita la seguente frase: "Per garantire una itticoltura più efficiente, la Giunta provinciale, sentito il consiglio della pesca e [...]
Art. 4.      1. I primi due commi dell'art. 14 della legge sono sostituiti dai seguenti:
Art. 5.      1. L'ultimo comma dell'art. 15 della legge è sostituito dai seguenti:
Art. 6.      1. Nel quarto comma dell'art. 17 della legge la cifra "10.000" è sostituita dalla cifra "30.000" e la cifra "50.000" dalla cifra "80.000".
Art. 7.      1. Dopo l'art. 17 della legge è inserito il seguente art. 17/bis:
Art. 8.      1. L'art. 18 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.7.7 - L.P. 25 agosto 1983, n. 36.

Modifiche alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28: "Pesca".

(B.U. 6 settembre 1983, n. 45).

 

     Art. 1.

     1. Nel primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, modificata con legge provinciale 18 giugno 1981, n. 14, in seguito denominata "legge", la parola "nove" è sostituita dalla parola "cinque" e viene inoltre aggiunta la seguente frase: "Qualora la concessione scada nel corso dell'anno, la Giunta provinciale può prorogarla fino alla fine dello stesso anno."

 

          Art. 2.

     1. La seconda frase del secondo comma dell'art. 2 della legge è sostituita dalle seguenti: "Se tali non esistono o se l'acqua da pesca è adatta ad una coltivazione autonoma, per la concessione sono da preferire le associazioni locali di pesca che già coltivano acque da pesca o siano costituite da almeno 3 anni. La costituzione in associazione è da provare con un atto notarile. Le società di pescatori comunque denominate, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono dimostrare la loro costituzione attraverso idonea documentazione sempre che siano state successivamente riconosciute come tali con atto notarile."

 

          Art. 3.

     1. All'inizio del terzo comma dell'art. 8 della legge viene inserita la seguente frase: "Per garantire una itticoltura più efficiente, la Giunta provinciale, sentito il consiglio della pesca e sentiti i titolari dei diritti esclusivi di pesca ed acquicoltori interessati, può dividere le acque da pesca in singoli tratti che possono comprendere più diritti di pesca e che a loro volta non possono essere suddivisi."

 

          Art. 4.

     1. I primi due commi dell'art. 14 della legge sono sostituiti dai seguenti:

     Lavori, opere e impianti di qualsiasi specie sulle e nelle acque da pesca, derivazioni d'acqua ed immissioni compreso lo svasamento e lo sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali, che possono danneggiare o pregiudicare i pesci e la pescicoltura, possono essere eseguiti soltanto dopo avere sentito l'ufficio caccia e pesca, il quale deve esprimere parere sulle misure necessarie a tutela della pescicoltura e sul risarcimento dei danni, nonché indicarne i termini per l'esecuzione. Il parere è vincolante per quanto riguarda l'attuazione delle prescritte misure a tutela dei pesci. Tali misure devono comprendere il risarcimento dei danni temporanei e permanenti. Per quanto possibile il risarcimento dei danni è da effettuarsi mediante immissione di pesce. In caso di derivazioni o sbarramenti è da determinare un residuo minimo d'acqua necessario per la continuazione della gestione ittica che deve rimanere nell'intero tratto d'acqua a valle della derivazione o dello sbarramento.

     Il parere di cui al comma precedente è da comunicare agli acquicoltori che devono in ogni caso essere avvisati per iscritto 10 giorni prima dell'inizio dei lavori."

 

          Art. 5.

     1. L'ultimo comma dell'art. 15 della legge è sostituito dai seguenti:

     “Gli impianti, congegni e le misure a tutela dei pesci, prescritti ai sensi del presente e precedente articolo devono essere collaudati dall'ufficio caccia e pesca entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente.

     I proprietari di opere e impianti previsti nel presente articolo sono responsabili del loro funzionamento la cui efficienza può essere controllata ogni due anni dall'ufficio caccia e pesca."

 

          Art. 6.

     1. Nel quarto comma dell'art. 17 della legge la cifra "10.000" è sostituita dalla cifra "30.000" e la cifra "50.000" dalla cifra "80.000".

     2. Nel quinto comma dell'art. 17 della legge vengono stralciate le parole "dell'ultimo comma dell'art. 16" e nel sesto comma dello stesso articolo le parole " e 15".

     3. Dopo il sesto comma dell'art. 17 della legge viene inserito il seguente comma:

     “Soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 chi viola le disposizioni degli articoli 15 e 16. "

 

          Art. 7.

     1. Dopo l'art. 17 della legge è inserito il seguente art. 17/bis:

     “Le sanzioni amministrative previste dal precedente articolo possono essere adeguate nei loro limiti minimi e massimi, nonché nella misura fissa con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, fino al 100% in relazione alle variazioni accertate dall'ufficio statistiche e studi dell'Amministrazione provinciale dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge."

 

          Art. 8.

     1. L'art. 18 della legge è sostituito dal seguente:

     “Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge vengono applicate, con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, dal direttore dell'ufficio provinciale caccia e pesca."

 

          Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.