§ 3.1.40 – L.P. 24 gennaio 1972, n. 2.
Sottoscrizione od acquisto di azioni della S.p.A. trafori dello Spluga e dello Stelvio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:24/01/1972
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere od acquistare azioni della "S.p.A. Trafori dello Spluga e dello Stelvio" fino alla concorrenza dell'importo di Lire 75.720.000.
Art. 2.      All'onere di Lire 75.720.000 di cui all'art. 1 della presente legge si fa fronte con le disponibilità di Lire 22.500.000 al capitolo 1155: "Residui passivi del bilancio 1970" e di Lire [...]


§ 3.1.40 – L.P. 24 gennaio 1972, n. 2.

Sottoscrizione od acquisto di azioni della S.p.A. trafori dello Spluga e dello Stelvio.

(B.U. 8 febbraio 1972, n. 7).

 

     Art. 1.

     La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere od acquistare azioni della "S.p.A. Trafori dello Spluga e dello Stelvio" fino alla concorrenza dell'importo di Lire 75.720.000.

 

          Art. 2.

     All'onere di Lire 75.720.000 di cui all'art. 1 della presente legge si fa fronte con le disponibilità di Lire 22.500.000 al capitolo 1155: "Residui passivi del bilancio 1970" e di Lire 53.220.000 al cap. 1155 del bilancio per l'esercizio finanziario 1971.