§ 2.1.67 - L.P. 12 agosto 1982, n. 27.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, concernente norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/08/1982
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. La normativa di cui all'articolo precedente decorre dalla data di inizio dell'ottava legislatura del Consiglio regionale.
Art. 3.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante utilizzo dello [...]


§ 2.1.67 - L.P. 12 agosto 1982, n. 27.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, concernente norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati provinciali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali o amministratori di comuni.

(B.U. 24 agosto 1982, n. 39).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, è sostituito dal seguente:

     “I dipendenti della Provincia e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia, eletti alla carica di consigliere regionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato. I medesimi dipendenti eletti alla carica di sindaco o vicesindaco di un comune della regione con popolazione superiore a 20.000 abitanti, di presidente di un comprensorio, di una comunità di valle o di presidente del comitato di gestione di una unità sanitaria locale, sono a loro richiesta, collocati in aspettativa senza assegni, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

     Gli enti di cui al primo comma provvedono, su richiesta del dipendente, al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del dipendente.

     Nel caso il dipendente risulti eletto alla carica di consigliere regionale, l'ente da cui dipende provvede al versamento dei contributi relativi al solo trattamento di quiescenza, con l'obbligo di rivalsa nei confronti dell'interessato per la quota contributiva a carico del medesimo dipendente.

     I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi non sono utili ai fini della progressione giuridica ed economica nella carriera. Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa.

     I dipendenti di cui al primo comma, eletti alla carica di sindaco o assessore effettivo o supplente di un comune della regione o di presidente o membro del comitato di gestione di una unità sanitaria locale, i quali non richiedono il collocamento in aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del loro mandato (in conformità a quanto previsto dall'art. 83 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche)".

 

          Art. 2.

     1. La normativa di cui all'articolo precedente decorre dalla data di inizio dell'ottava legislatura del Consiglio regionale.

     2. I dipendenti che eventualmente avessero provveduto, a partire dall'ottava legislatura, al pagamento degli oneri relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, hanno diritto al rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle somme pagate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dietro presentazione di idonea documentazione. Per i dipendenti eletti consiglieri regionali si provvede al rimborso della quota a carico dell'amministrazione di appartenenza, relativa al solo trattamento di quiescenza.

 

          Art. 3.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presenta sufficiente disponibilità.

     2. Agli oneri destinati a gravare sugli esercizi finanziari successivi si farà fronte con appositi stanziamenti sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione annuale.