§ 2.1.61 - L.P. 16 febbraio 1981, n. 2.
Modifiche alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25: Rideterminazione dei compensi ai componenti di commissioni presso l'Amministrazione provinciale".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/02/1981
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 26 agosto 1961, n. 10, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, è ulteriormente sostituito [...]
Art. 3.      I gettoni di presenza ed i compensi come determinati dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1980.
Art. 4.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la maggiore spesa annua valutata in lire 40 milioni.


§ 2.1.61 - L.P. 16 febbraio 1981, n. 2.

Modifiche alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25: Rideterminazione dei compensi ai componenti di commissioni presso l'Amministrazione provinciale".

(B.U. 28 febbraio 1981, n. 11).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "Ai componenti e segretari di commissioni, consigli, consulte, comitati o collegi comunque denominati, costituiti od operanti presso la Amministrazione provinciale o presso aziende e organismi anche con ordinamento autonomo da essa dipendenti è corrisposto, oltre al normale trattamento di missione, quando compete, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L. 18.000 per il presidente e di L. 15.000 per ciascun componente ed il segretario."

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 26 agosto 1961, n. 10, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     "Ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi per titoli ed esami o per esami sono corrisposti, quando compete, i seguenti compensi; lire 30.000 per ogni giornata di partecipazione ai lavori della commissione o per sedute di durata inferiore. I compensi di cui al presente comma sono aumentati del 20% per i presidenti delle commissioni giudicatrici".

 

          Art. 3.

     I gettoni di presenza ed i compensi come determinati dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la maggiore spesa annua valutata in lire 40 milioni.

     L'onere relativo ai compensi dovuti per l'anno 1980 per gli effetti di cui al precedente art. 3, valutato in lire 40 milioni, è posto a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 80 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 12125 e 53010 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981, che presentano la disponibilità occorrente.

     Gli oneri afferenti il biennio 1982-1983 trovano copertura nelle previsioni di spesa del bilancio pluriennale 1981-1983, stanziamenti in base alla legislazione vigente, rispettivamente alla sezione 1 - settore 2, e alla sezione 5 - settore 3.