§ 2.1.40 - L.P. 22 gennaio 1975, n. 9.
Modifiche al vigente ordinamento del personale della formazione professionale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/01/1975
Numero:9


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      La formulazione della lett. A) dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituita dalla seguente:
Art. 3.      Le disposizioni previste dalla legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3, comprese le norme transitorie sono estese, con le medesime decorrenze ivi indicate ed in quanto applicabili, al personale [...]
Art. 4.      Gli stanziamenti disposti nel bilancio provinciale per il funzionamento della formazione professionale non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma sono trasportati a residui e [...]
Art. 5.      Le lett. c) ed e) del primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 6.      La prima parte del primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è sostituita dalla seguente:
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Le tabelle A) e B) allegate alla legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, per le parti che si riferiscono al personale direttivo ed insegnante laureato, sono modificate come segue, ferma [...]
Art. 9.      Le tabelle A) e B) allegate alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, per le parti che si riferiscono alla carriera del personale laureato, sono modificate come segue, ferma restando la [...]
Art. 10.      Sono estese al personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica le disposizioni di cui all'art. 13 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32.
Art. 11.      La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata nella misura annuale di lire 20 milioni.
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.40 - L.P. 22 gennaio 1975, n. 9.

Modifiche al vigente ordinamento del personale della formazione professionale provinciale.

(B.U. 11 febbraio 1975, n. 9).

 

     Art. 1.

     All'art. 2 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

     “Salvo quanto previsto dalla presente legge, le carriere del personale direttivo e degli insegnanti laureati sono equiparate alle carriere direttive dei ruoli di cui alla Tabella A) allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

     A tal fine:

     a) la qualifica di ispettore provinciale per la formazione professionale è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di ispettore generale e corrispondenti;

     b) la qualifica di direttore di I classe è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di direttore di divisione e corrispondenti;

     c) la qualifica di direttore è equiparata a quella di direttore di divisione, I classe di stipendio;

     d) la qualifica di insegnante laureato in relazione all'anzianità maturata è equiparata a quelle di consigliere e di direttore di sezione e corrispondenti".

 

          Art. 2.

     La formulazione della lett. A) dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituita dalla seguente:

     "A) Direttori di I classe ed insegnanti laureati.

     Nell'ambito della qualifica di direttore di I classe il passaggio dalla I classe di stipendio alla II, dalla II alla III, dalla III alla IV e dalla IV alla V si consegue rispettivamente dopo due, quattro e sei anni di effettivo servizio prestato nella classe in riferimento.

     La carriera degli insegnanti laureati si svolge a ruolo aperto come segue: dopo due anni di permanenza nel grado V/ A (parametro 257) si è promossi al grado IV/ A (parametro 307); dopo sei anni di permanenza nel grado IV/ A (parametro 307) viene attribuito il trattamento economico connesso con il parametro 387".

 

          Art. 3.

     Le disposizioni previste dalla legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3, comprese le norme transitorie sono estese, con le medesime decorrenze ivi indicate ed in quanto applicabili, al personale direttivo ed insegnante laureato della formazione professionale provinciale ed al personale laureato addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica.

 

          Art. 4.

     Gli stanziamenti disposti nel bilancio provinciale per il funzionamento della formazione professionale non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma sono trasportati a residui e mantenuti fino al 31 dicembre dell'anno successivo per il finanziamento delle spese previste per l'anno scolastico che ha avuto inizio nel corso dell'esercizio finanziario cui gli stanziamenti stessi si riferiscono.

 

          Art. 5.

     Le lett. c) ed e) del primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, sono sostituite dalle seguenti:

     "c) dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.

     e) dagli ispettori provinciali per la formazione professionale;".

 

          Art. 6.

     La prima parte del primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è sostituita dalla seguente:

     “Spetta alla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la formazione professionale.".

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

     “I direttori di I classe per l'addestramento professionale agricolo sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esami, da indirsi con deliberazione della Giunta provinciale, al quale possono partecipare gli insegnanti laureati principali dell'addestramento professionale agricolo, che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella predetta qualifica".

 

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 8.

     Le tabelle A) e B) allegate alla legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, per le parti che si riferiscono al personale direttivo ed insegnante laureato, sono modificate come segue, ferma restando la rispettiva dotazione organica dei posti:

grado

qualifica

parametro

anni di permanenza

II/A

ispettore provinciale per la formazione professionale

-

-

III/A

direttore di 1a classe

530

-

 

 

487

6

 

 

455

4

 

 

426

4

 

 

387

2

III/A

direttore

387

-

 

insegnante laureato

387

-

IV/A

insegnante laureato

307

6

V/A

insegnante laureato

257

2

 

          Art. 9.

     Le tabelle A) e B) allegate alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, per le parti che si riferiscono alla carriera del personale laureato, sono modificate come segue, ferma restando la rispettiva dotazione organica dei posti:

     Tabella A

Gerarchia provinciale

Qualifica

Parametro

Anni di permanenza

III/A

direttore 1a classe

530

-

 

 

487

6

 

 

455

4

 

 

426

4

 

 

387

2

IV/A

Insegnante laureato principale

307

4

V/A

Insegnante laureato

257

2

     Tabella B

 

Personale insegnante

 

 

personale insegnante

 

Gerarchia provinciale

Qualifica

Parametro

 

A) Carriera del personale laureato

 

III/A

direttore di 1a classe

530

 

 

487

 

 

455

 

 

426

 

 

387

IV/A

Insegnante laureato principale

307

V/A

Insegnante laureato

257

 

Personale dell'amministrazione provinciale

 

Gerarchia provinciale

Qualifica

Parametro

 

A) Carriera direttiva

 

III/A

direttore di divisione

530

 

 

487

 

 

455

 

 

426

 

 

387

IV/A

Direttore di sezione

307

V/A

Consigliere

257

 

          Art. 10.

     Sono estese al personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica le disposizioni di cui all'art. 13 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32.

     La presente norma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3.

 

          Art. 11.

     La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata nella misura annuale di lire 20 milioni.

     Al complessivo onere di lire 50 milioni per il secondo semestre 1972 e per gli anni 1973 e 1974 si fa fronte utilizzando le disponibilità iscritte al capitolo 436 del bilancio per il corrente esercizio finanziario in applicazione della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3.

 

          Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.