§ 6.2.121 – L.R. 2 febbraio 2004, n. 3.
Bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2004 degli enti ed organismi comunque costituiti dipendenti dalla regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:02/02/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1.      E’ approvato il finanziamento di
Art. 2.      Ai sensi e per gli effetti dell’a
Art. 3.      E’ approvato il finanziamento di
Art. 4.      Ai sensi e
Art. 5.      E’ approvato il finanziamento di
Art.  6.


§ 6.2.121 – L.R. 2 febbraio 2004, n. 3.

Bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2004 degli enti ed organismi comunque costituiti dipendenti dalla regione.

(B.U. 2 febbraio 2004, n. 8).

 

Titolo I

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA BASILICATA (A.P.T.)

 

Art. 1.

     E’ approvato il finanziamento di € 1.807.600,00 (F.O. 0473 - U.P.B. 0473.04) in favore dell’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata (A.P.T.) a titolo di contributo per le spese di funzionamento per l’esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 2.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 dell’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata, allegato alla presente legge.

 

Titolo II

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE IN BASILICATA (A.R.P.A.B.)

 

     Art. 3.

     E’ approvato il finanziamento di € 8.761.942,00 (F.O. 0510 - U.P.B. 0510.5) in favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata (A.R.P.A.B.) a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 4.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34 è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata, allegato alla presente legge.

 

Titolo III

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA (A.R.D.S.U.)

 

     Art. 5.

     E’ approvato il finanziamento di € 1.500.000,00 (F.O. 0980 - U.P.B. 0980.03) in favore dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) a titolo di contributo ordinario per l’esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 6.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.), allegato alla presente legge.

 

Titolo IV

ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE

 

Art. 7.

     E’ approvato il finanziamento di € 413.165,00 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.04) in favore dell’Ente Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, a titolo di contributo ordinario per l’esercizio finanziario 2004.

 

Art. 8.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 dell’Ente Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, allegato alla presente legge.

 

Titolo V

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE

AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE - ISTITUTO F.S. NITTI

 

Art. 9.

     E’ approvato il finanziamento di € 516.500,00 (F.O. 0131 - U.P.B. 0131.03) in favore dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative - Istituto F.S. Nitti, a titolo di contributo per le spese di funzionamento per l’esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 10.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative - Istituto F.S. Nitti, allegato alla presente legge.

 

Titolo VI

ENTE BASILICATA LAVORO

 

Art. 11.

     E’ approvato il finanziamento di € 950.000,00 (F.O. 0412 - U.P.B. 0412.01) in favore dell’Ente Basilicata Lavoro, a titolo di contributo per le spese di funzionamento per l’esercizio finanziario 2004 .

 

Art. 12.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 dell’Ente Basilicata Lavoro, allegato alla presente legge.

 

Titolo VII

AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.R.B.E.A.)

 

Art. 13.

     E’ approvato il finanziamento di € 2.740.000,00 a carico del bilancio regionale 1340 N. 8 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 2-2-2004 Parte I (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.02) in favore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), a titolo di contributo per le spese di gestione dell’esercizio finanziario 2004.

 

Art. 14.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, allegato alla presente legge.

 

Titolo VIII

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO

E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (A.L.S.I.A.)

 

Art. 15.

     E’ approvato il finanziamento di € 6.500.000,00 a carico del bilancio regionale (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.01) in favore dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), a titolo di contributo per le spese di gestione dell’esercizio finanziario 2004 .

 

Art. 16.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, allegato alla presente legge.

 

Titolo IX

ENTE PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE

DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO

 

Art. 17.

     E’ approvato il finanziamento di € 413.165,00 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.05) in favore dell’Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, a titolo di contributo ordinario per l’esercizio finanziario 2004.

 

Art. 18.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 dell’Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, allegato alla presente legge.

 

Titolo X

NORMA FINALE

 

Art. 19.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.