Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 13/01/1993 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. L'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 16 è abrogato. |
Art. 3. Le aliquote dei tributi di cui all'art. 1 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge introduttiva delle nuove aliquote. |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.1.11 - L.R. 13 gennaio 1993, n. 1.
Variazione addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva per le utenze esenti.
L'art. 2 della
Le aliquote dei tributi di cui all'art. 1 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge introduttiva delle nuove aliquote.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Modifica l'art. 1 della