§ 6.1.11 - L.R. 13 gennaio 1993, n. 1.
Variazione addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva per le utenze esenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:13/01/1993
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 16 è abrogato.
Art. 3.      Le aliquote dei tributi di cui all'art. 1 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge introduttiva delle nuove aliquote.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.11 - L.R. 13 gennaio 1993, n. 1.

Variazione addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva per le utenze esenti.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     L'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 16 è abrogato.

 

     Art. 3.

     Le aliquote dei tributi di cui all'art. 1 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge introduttiva delle nuove aliquote.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Modifica l'art. 1 della L.R. 2 settembre 1991, n. 16.