§ 5.5.24 - L.R. 17 novembre 2004, n. 21.
Modifica Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 16.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:17/11/2004
Numero:21


Sommario
Art. 1.      La lettera h) del comma 6 dell’art. 11 della Legge Regionale 29 marzo 1993, n.16 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
Art. 2.      1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.24 - L.R. 17 novembre 2004, n. 21.

Modifica Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 16.

(B.U. 19 novembre 2004, n. 84).

 

Art. 1.

     La lettera h) del comma 6 dell’art. 11 della Legge Regionale 29 marzo 1993, n.16 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

h) al fine di consentire la formazione del Collegio Regionale dei Maestri di Sci di Basilicata, in via transitoria, la costituzione dello stesso potrà avvenire anche al raggiungimento di un numero minimo di nove componenti. In aggiunta al numero minimo possono far parte del Collegio Regionale anche i Maestri di Sci regolarmente iscritti negli Albi di categoria dei Comitati Regionali aderenti alla Federazione Italiana Sport Invernali di altre Regioni.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.