Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 sport e tempo libero |
Data: | 12/04/1985 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Basilicata, in conformità dei principi dello Statuto regionale ed in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, riconosce nello sport una importante componente della vita sociale [...] |
Art. 2. (Finalità). |
Art. 3. 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale adotta un Programma triennale per lo sviluppo dei servizi sportivi e per la proporzione delle relative [...] |
Art. 4. (Piano annuale). |
Art. 5. (Consulenza del CONI). |
Art. 6. (Composizione). |
Art. 7. (Funzionamento della Consulta). |
Art. 8. (Articolazione della Consulta). |
Art. 9. (Compiti della Consulta). |
Art. 10. (Benefici). |
Art. 11. (Domande e documentazione). |
Art. 12. (Ammissione ai contributi). |
Art. 13. (Modalità di erogazione dei contributi). |
Art. 14. (Iniziative escluse dai contributi). |
Art. 15. (Non cumulabilità dei contributi). |
Art. 16. (Vincolo di destinazione). |
Art. 17. (Riduzione e revoca dei contributi). |
Art. 18. (Gestione impianti). |
Art. 19. (Convenzioni con istituti di credito). |
Art. 20. (Soggetti destinatari, provvidenze). |
Art. 21. (Domande ed istruttoria). |
Art. 22. (Determinazione della spesa e copertura finanziaria). |
Art. 23. 1. Si intende abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge. |
Art. 24. (Pubblicazione). |
§ 5.5.3 - L.R. 12 aprile 1985, n. 18. [1]
Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportivo - ricreative e delle attività motorie.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
1. La Regione Basilicata, in conformità dei principi dello Statuto regionale ed in attuazione del
2. La Regione concorre alla promozione ed allo svolgimento della pratica sportiva, delle attività motorie e del tempo libero, favorendo, nel rispetto pluralistico delle iniziative, il raggiungimento dei fini di educazione e di formazione civile, culturale e fisica della persona e realizzando un articolato sistema di impianti e attrezzature indispensabili.
Art. 2. (Finalità).
1. La Regione in attuazione del
a) iniziative idonee a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile alla generalità dei cittadini;
b) lo sviluppo dell'associazionismo sportivo inteso a consolidare e incrementare la pratica sportiva aperta a tutti i cittadini;
c) iniziative rivolte alla formazione e alla qualificazione di operatori sportivi;
d) realizzazione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e arredamento di impianti e servizi sportivi e ricreativi, assicurando la massima utilizzazione degli stessi;
e) la costituzione di centri di formazione fisica e sportiva, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con le istituzioni sportive e le associazioni operanti nelle diverse discipline sportive;
f) l'effettuazione di studi e ricerche in materia di sport.
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale adotta un Programma triennale per lo sviluppo dei servizi sportivi e per la proporzione delle relative attività, proposto dalla Giunta regionale sentita la Consulta di cui al successivo art. 6.
2. Detto programma, in armonia con gli obiettivi fissati dal Piano regionale di sviluppo 1983 - 1987, con particolare riferimento alle esigenze di riequilibrio tra settori di attività e tra aree territoriali e tenuto conto delle previsioni finanziarie di cui al Bilancio pluriennale 84
- 86 salvo quanto diversamente previsto al successivo art. 10 deve
includere:
- l'analisi conoscitiva dei servizi sportivi pubblici e privati, nonché delle attività sportive praticate nel territorio regionale;
- l'indicazione degli indirizzi, dei criteri e delle priorità degli interventi per l'incremento del numero degli impianti e delle attrezzature sportive e per migliorarne l'utilizzabilità di cui al successivo titolo III;
- le norme generali per l'utilizzazione degli impianti sportivi pubblici o convenzionati, fatte salve le competenze dei Comuni, del Coni e dei Consigli di circolo o di istituto, per quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- l'indicazione degli standard funzionali dei singoli servizi sportivi;
- gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto ai servizi sportivi nel quadro della vigente disciplina in materia di istruzione professionale;
- gli interventi previsti per l'incentivazione e il sostegno delle attività sportive ed i criteri e gli indirizzi;
- la concessione dei contributi per attività promozionale di cui al successivo Titolo IV.
3. Alla scadenza del triennio la Giunta regionale promuove una verifica dei risultati conseguiti e ne riferisce al Consiglio, proponendo eventualmente un nuovo programma triennale.
Art. 4. (Piano annuale).
1. Sulla base del Programma triennale di cui al precedente articolo la Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno definisce, previo parere motivato della Consulta Regionale di cui al successivo art. 6 e sentita la Commissione consiliare competente, un Piano annuale degli interventi da realizzare nell'anno successivo, tenuto conto delle richieste pervenute in ordine agli interventi di cui ai successivi titoli III e IV.
Art. 5. (Consulenza del CONI).
1. Ai sensi dell'art. 56 del
TITOLO II
CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT
Art. 6. (Composizione).
1. E' costituita con D.P.G. Ia Consulta regionale per lo sport.
2. Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta:
a) dall'Assessore regionale alla P.I., o suo delegato, per le questioni attinenti ai programmi di attività sportiva, e dall'Assessore regionale alle Attività produttive, o suo delegato, per i problemi relativi agli impianti sportivi;
b) da tre amministratori comunali designati dall'ANCI, di cui almeno uno in rappresentanza di comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
c) da due amministratori provinciali designati dall'UPI;
d) da due amministratori di Comunità Montane designati dall'UNCEM;
e) da due amministratori delle UU.SS.LL. designati dalla Conferenza regionale dei Presidenti delle UU.SS.LL.;
f) dai coordinatori provinciali di educazione fisica presso i provveditorati agli studi di Matera e Potenza;
g) da un rappresentante designato da ciascuno dei consigli provinciali scolastici della Basilicata;
h) da due rappresentanti dei Consigli scolastici distrettuali designati dalla Conferenza dei Presidenti;
i) da un rappresentante dell'ISEF;
l) dal delegato regionale CONI;
m) dai delegati provinciali CONI;
n) da un esperto di medicina sportiva designato dalla Federazione Medici sportivi;
o) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
p) dai Presidenti delle Federazioni sportive regionali o loro delegati;
q) da un rappresentante dell'Università di Basilicata;
r) da un rappresentante per ciascuno degli Enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- obiettivi promozionali incompatibili con finalità di lucro;
- volontà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;
- elettività democratica delle cariche sociali;
- presenza organizzata e diffusa sul territorio regionale con un minimo di 500 iscritti e 15 società sportive associate;
s) da due giornalisti sportivi, designati dalle Associazioni provinciali della stampa di Potenza e Matera;
t) da un rappresentante regionale della Commissione Impianti Sportivi del CONI;
u) da tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. Svolge le funzioni di segretario della Consulta un funzionario regionale designato dal Presidente della Giunta regionale.
4. La Consulta dura in carica 5 anni e decade con il rinnovo del Consiglio regionale.
5. Essa può avvalersi della consulenza di esperti in materia sportiva.
6. I rappresentanti degli enti ed organismi che compongono la Consulta devono essere designati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale neo - eletto.
7. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la Consulta regionale per lo sport potrà essere costituita ed esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.
8. Di volta in volta possono essere invitati a partecipare ai lavori della Consulta esperti, rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni direttamente interessati agli argomenti in esame.
Art. 7. (Funzionamento della Consulta).
1. La Consulta può darsi un regolamento interno.
2. La Consulta si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno sette componenti. Essa ha sede in Potenza nei locali all'uopo messi a disposizione dalla Giunta Regionale.
3. La seduta è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione basta la presenza di sette componenti.
4. Ai componenti la Consulta spettano le indennità fissate dalla
Le spese di funzionamento della Consulta sono carico del bilancio della Regione.
Art. 8. (Articolazione della Consulta).
1. La Consulta può eleggere un Vice Presidente, può inoltre costituire nel proprio seno un comitato di coordinamento con il compito di organizzare la propria attività e di curare l'esecuzione dei propri deliberati.
2. Al Comitato possono essere, altresì, demandati lo studio e l'elaborazione di proposte e pareri in ordine ai provvedimenti legislativi e amministrativi.
3. Il Comitato di coordinamento è presieduto dal Presidente della Consulta o dal Vice Presidente ed è composto da non più di 7 membri, inclusi i componenti di cui alle lettere e), t), dell'art. 6, che ne fanno parte di diritto.
4. Le mansioni di segretario del Comitato sono svolte dal Segretario della Consulta.
Art. 9. (Compiti della Consulta).
1. La Consulta, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale o di propria iniziativa, esprime pareri e indicazioni e formula proposte, con particolare riferimento:
- alla promozione e all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul prevedibile fabbisogno regionale di impianti ed attrezzature sportive;
- al programma pluriennale e al bilancio in materia di attività sportive e ricreative;
- ai piani annuali di intervento;
- ai criteri e alle proposte relative alle iniziative di cui alla presente legge;
- alle proposte di regolamentazione legislativa e amministrativa in materia sportiva di competenza della Regione e sulle proposte di disposizioni regolamentari per la utilizzazione pubblica di impianti e strutture pubbliche e private;
- alle iniziative della Regione tese al miglioramento dell'educazione sportiva e alla tutela sanitaria delle relative attività.
2. La Consulta regionale dello sport si avvale della collaborazione degli uffici della Regione e degli Enti locali.
TITOLO III
INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL
COMPLETAMENTO, IL RIPRISTINO E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 10. (Benefici).
1. Al fine di promuovere l'incremento e il miglioramento del patrimonio edilizio destinato ad uso sportivo di base vengono concessi contributi a soggetti pubblici e privati, che realizzino impianti e attrezzature in armonia con gli indirizzi e le priorità definite dal programma triennale di cui al precedente art. 3.
2. In particolare sono previsti:
a) contributi costanti ventennali pari al 50% delle rate di ammortamento dei mutui contraibili per il finanziamento delle opere, per costruzione, completamento, ristrutturazione e miglioramento degli impianti sportivi;
b) contributi una tantum non eccedenti il 40% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi urgenti che consentano il ripristino di impianti sportivi già esistenti, nonché l'acquisto delle attrezzature indispensabili;
c) contributi di avviamento per un periodo massimo di due anni, rapportati alla effettiva spesa sostenuta per la gestione di piscine, palestre ed altri grandi impianti.
3. Il Concorso regionale negli interni di cui alla lettera a) non può superare i 500 milioni e comprende il costo dell'impianto sportivo di esercizio, completo e funzionale; per la lettera b), non può eccedere i venti milioni; per la lettera c) non può superare i trenta milioni.
Art. 11. (Domande e documentazione).
1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 devono essere presentate al Presidente della Regione entro il 31 ottobre di ciascun anno e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
A) nel caso di impianti realizzati da enti locali:
1) deliberazione consiliare dell'ente contenente la approvazione del progetto, la definizione degli impegni finanziari con l'indicazione del relativo capitole di bilancio e l'autorizzazione al legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
2) estratto dello strumento urbanistico vigente con l'indicazione dell'area relativa alla realizzazione dell'opera;
3) relazione tecnico - descrittiva;
4) progetto tecnico redatto in scala adeguata comprendente i particolari costruttivi;
5) computo metrico estimativo dettagliato a misura;
6) piano di gestione determinato in via preventiva;
B) nel caso di impianti da realizzare da soggetti diversi da enti locali:
1) quanto previsto ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) di cui alla lettera A):
2) relazione finanziaria;
3) copia autentica della convenzione di cui al seguente comma.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera B) l'ammissibilità al contributo è subordinata alla stipula di una convenzione tra il soggetto richiedente e il comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto.
3. I contributi di cui al precedente articolo 10 vengono concessi secondo l'ordine di priorità stabiliti dal Piano annuale di intervento di cui al precedente art. 4; la quota riservata ai soggetti privati richiedenti non può essere superiore al 30% dello stanziamento complessivo disponibile.
Art. 12. (Ammissione ai contributi).
1. Approvato il Piano annuale la Giunta, per le iniziative ammesse a contributo, provvede a dare comunicazione ai richiedenti i quali entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione devono presentare, a pena di decadenza, alla Giunta regionale il piano finanziario e il progetto esecutivo dell'opera.
2. La Giunta regionale dispone l'impegno della spesa ammessa a contributo, verificata la conformità dei progetti alle previsioni del programma regionale di cui al precedente art. 3 ed alla normativa vigente.
Art. 13. (Modalità di erogazione dei contributi).
1. I contributi annuali costanti di cui all'art. 10 sono erogati dalla Giunta regionale direttamente ai beneficiari dell'Istituto mutuante ad intervenuta approvazione degli atti di collaudo.
2. I contributi una tantum in conto capitale sono erogati in unica soluzione ad avvenuta verifica della esecuzione dell'opera.
3. Può tuttavia essere consentita la corresponsione di acconti sulla base di stati di avanzamento dei lavori e comunque fino al 90% dell'ammontare del contributo assorbito.
Art. 14. (Iniziative escluse dai contributi).
1. Non sono ammesse ai contributi le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state già realizzate, salvo quanto espressamente previsto dal precedente art. 10.
Art. 15. (Non cumulabilità dei contributi).
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali concessi per lo stesso intervento.
Art. 16. (Vincolo di destinazione).
1. I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi dei precedenti articoli devono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per almeno dieci anni.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento, può autorizzare variazioni di tipologia in relazione ad esigenze sopravvenute, purché sia salvaguardata la natura di infrastruttura per l'attività sportiva e motoria dell'opera medesima; la Giunta può, altresì autorizzare in via eccezionale mutamenti di destinazione, quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità a mantenerla.
Art. 17. (Riduzione e revoca dei contributi).
1. Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto con delibera della Giunta regionale, qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.
2. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata quando:
a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
c) venga mutata la destinazione o la tipologia dell'impianto senza la preventiva autorizzazione della Regione.
3. In caso di revoca la Giunta regionale procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, sulla base della normativa vigente.
Art. 18. (Gestione impianti).
1. La utilizzazione e la gestione degli impianti sportivi costruiti, ristrutturati, ampliati, ammodernati o completati con le provvidenze regionali previste dalla presente legge, saranno regolate da apposite norme adottate dagli enti locali destinatari dei contributi, sentite le componenti sociali e sportive interessate all'uso degli stessi.
2. Per l'uso degli impianti e delle strutture destinati alle attività motorie e sportivo - ricreative, i comuni singoli o associati, possono anche stipulare convenzioni con cooperative di servizio, enti, associazioni e società sportive purché risultino in possesso di requisiti tecnico - organizzativi idonei allo scopo e dimostrino di perseguire finalità coerenti con il Programma regionale.
3. Deve essere garantita in ogni caso, dai gestori, la possibilità prioritaria di uso delle strutture e degli impianti di cui alla presente legge per le attività scolastiche e aziendali nel settore.
Art. 19. (Convenzioni con istituti di credito).
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo, con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri Istituti di credito, per facilitare la concessione di mutui a tasso agevolato a favore degli enti locali per la realizzazione, la ristrutturazione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e l'arredamento degli impianti sportivi.
TITOLO IV
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALE
Art. 20. (Soggetti destinatari, provvidenze).
1. E' autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi complessivi di intervento sul territorio regionale riguardanti:
a) l'organizzazione di manifestazioni sportive o di attività motoria di rilevante interesse;
b) l'organizzazione di convegni sulla problematica sportiva, corsi di formazione e di aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;
c) l'organizzazione e la gestione di centri di formazione fisico - sportiva per giovani ed adulti.
2. Hanno titolo a presentare i predetti programmi di attività e le relative istanze di contributo:
a) gli enti locali territoriali;
b) le associazioni e gli enti di promozione sportiva non aventi fini di lucro;
c) gli organi collegiali scolastici di ogni ordine e grado;
d) le società sportive dilettantistiche riconosciute dalle competenti federazioni nazionali.
3. Per quanto riguarda i programmi presentati dai soggetti di cui al punto a), costituirà titolo preferenziale per la concessione dei contributi il coinvolgimento nella programmazione delle attività dell'associazionismo sportivo e delle società sportive presenti nel territorio amministrato dall'ente latore della proposta.
4. I contributi non possono superare il limite massimo di L. 2.000.000 per le iniziative di carattere regionale e di L. 5.000.000 per quelle interregionali.
Art. 21. (Domande ed istruttoria).
1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente devono essere presentate al Presidente della Regione entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate da una relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare nell'anno successivo e del preventivo di spesa.
2. Il Piano annuale degli interventi di cui al precedente art. 4 indica i soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi ammessi. Una quota dello stanziamento complessivo è riservata alle attività dei disabili e degli anziani.
3. I soggetti beneficiari devono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, dichiararne l'accettazione e documentare la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione dell'iniziativa.
4. La liquidazione del contributo è disposta in due soluzioni di pari importo, rispettivamente all'adempimento di quanto disposto dal comma precedente e ad avvenuto svolgimento del programma.
5. La mancata accettazione entro i termini previsti e la mancata attuazione del programma per il quale si è ottenuto il beneficio comportano la revoca del contributo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 22. (Determinazione della spesa e copertura finanziaria).
1. L'onere derivante dall'applicazione del Titolo II della presente legge è valutato in L. 30.000.000 all'anno e la spesa graverà sul cap. 550 del bilancio 1985 che presenta la necessaria disponibilità.
2. L'onere derivante dall'applicazione del Titolo III della presente legge è valutato come segue:
a) per il triennio 1985 - 87 è stabilito un limite di impegno di L. 1.000.000.000, di cui L. 250.000.000 per il 1985, L. 350.000.000 per il 1986 e L. 400.000.000 per il 1987 per gli interventi di cui alla lett. a) dell'art. 10;
b) uno stanziamento annuo di L. 500.000.000 a partire dal 1985 per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10.
Le spese graveranno su appositi capitoli di bilancio a partire dal 1985.
3. L'onere derivante dall'applicazione del Titolo IV della presente legge è valutato in L. 200.000.000 all'anno e la spesa farà carico ad apposito capitolo di bilancio a partire dal 1985.
4. La copertura finanziaria degli oneri sopra specificati è assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio pluriennale 1985 - 87.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa.
1. Si intende abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.
Art. 24. (Pubblicazione).
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Legge abrogata dall’art. 24 della