Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 informazione, beni ed attività culturali |
Data: | 19/01/2010 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Istituzione Centro studi e documentazione delle S.M.S. |
Art. 3. Contributi |
Art. 4. Modalità di richiesta dei contributi |
Art. 5. Modalità di erogazione dei contributi |
Art. 6. Disposizioni finanziarie |
Art. 7. Pubblicazione |
§ 5.4.45 - L.R. 19 gennaio 2010, n. 2.
Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso
(B.U. 19 gennaio 2010, n. 3)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Basilicata in attuazione dell’art.5 del proprio Statuto,
riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) e delle Società costituite, ed in attività da almeno 10 anni, finalizzate all’affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i lavoratori ed i cittadini in genere.
2. A tal fine, la Regione, favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività dei soggetti di cui al comma 1, disponendo interventi finanziari per l’acquisto, il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili, degli arredi e dei beni culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonché la promozione di iniziative di carattere mutualistico.
Art. 2. Istituzione Centro studi e documentazione delle S.M.S.
1. La Regione per le finalità di cui all’art. 1, promuove, previa indagine conoscitiva dei sodalizi esistenti in Basilicata, l’istituzione del “Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso”.
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità:
a. costituzione di una biblioteca specializzata sulle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.), con particolare riferimento a quelle lucane;
b. costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle S.M.S.;
c. organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle S.M.S. per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
d. organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle S.M.S., sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà;
e. promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle S.M.S.
Art. 3. Contributi
1. Per le finalità di cui all’art. 1 la Giunta Regionale concede contributi in conto capitale e in conto interessi per:
a. la ristrutturazione, l’acquisto e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, in cui essi hanno sede e svolgono l’attività sociale;
b. rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi alla attività sociale.
2. I contributi di cui alla lett. a) possono essere richiesti in misura del 50% del costo delle opere di acquisto, ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino ad un massimo di € 50.000,00. I contributi di cui alla lett. b) possono essere concessi in misura massimo del 50% dell’investimento e delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 15.000,00.
3. Qualora l’opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre, ecc., promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, i contributi di cui al comma 1, lett. a), possono essere concessi nella misura dell’80% del costo delle opere di ristrutturazione, fino ad un massimo di € 75.000,00. I contributi verranno concessi prioritariamente ai soggetti le cui iniziative di ristrutturazione sono finalizzate alla utilizzazione, sulla base di convenzioni almeno decennali, degli immobili, o di porzioni di essi, da parte dei Comuni in cui si trovano.
4. Per il raggiungimento delle finalità previste dall’articolo 1 la Giunta Regionale eroga contributi nel pagamento degli interessi, commisurati a 3 punti percentuali, su prestiti per interventi di acquisto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili in cui le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando apposita convenzione con gli Istituti di Credito entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il contributo nel pagamento degli interessi viene riconosciuto anche nel caso in cui il prestito sia stato erogato da un Istituto non convenzionato.
5. Le domande di contributo in sede di prima applicazione, per l’anno in corso, devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge con le stesse modalità previste all’art. 4.
6. Le Province e i Comuni possono partecipare al finanziamento delle opere previste con contributi in conto capitale o in conto interessi, in misura tale da coprire l’intero costo dell’opera o concorrere all’abbattimento del 100% degli oneri derivanti da interessi sui finanziamenti bancari.
Art. 4. Modalità di richiesta dei contributi
1. I contributi di cui all’art. 3 devono essere richiesti alla Regione Basilicata direttamente dai soggetti beneficiari di cui all’art. 1, entro il 31 marzo di ogni anno, inviando la seguente documentazione:
a. per le opere di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;
b. per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), un preventivo dettagliato, ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti;
c. per le opere di cui all’art. 3, comma 3, copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e perizia estimativa del costo complessivo delle opere, una relazione del Comune di appartenenza che motivi le finalità dell’intervento e la sua coerenza con le esigenze di spazi per le attività di cui all’art. 3 e copia dell’eventuale convenzione di cui al comma 3 dell’articolo 3.
Art. 5. Modalità di erogazione dei contributi
1. I contributi in conto capitale possono essere erogati nella misura:
a. del 50% del contributo concesso alla stipula del contratto di acquisto, contratto dei lavori da parte degli Enti, o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
b. del 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.
2. L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui all’art. 3, lett. b), è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni, o della realizzazione degli impianti ivi previsti.
3. I contributi in conto interessi vengono erogati e liquidati sulla base delle istruzioni che verranno impartite dalla Giunta Regionale con successiva deliberazione.
Art. 6. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2010 in € 205.000,00, si provvede:
- per la spesa corrente, pari ad € 5.000.00, mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio 2010 alla U.P.B. 1211.01, Capitolo 37000 “Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio”, ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria di pari importo, denominata “Spese di parte corrente per la valorizzazione delle Società di Mutuo Soccorso”;
- per la spesa in conto capitale, pari ad € 200.000,00, mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio 2010 alla U.P.B. 1211.02, Capitolo 37050 “Fondo Speciale per spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio”, ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria di pari importo, denominata “Spese in conto capitale per la valorizzazione delle Società di Mutuo Soccorso”.
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.
Art. 7. Pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.