Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 informazione, beni ed attività culturali |
Data: | 17/08/2004 |
Numero: | 17 |
§ 5.4.38 - L.R. 17 agosto 2004, n. 17.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 40 - Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata.
(B.U. 19 agosto 2004, n. 63).
Art. 1.
All’art. 2 della
f) le attività didattiche complementari delle scuole dell’obbligo per lo studio della lingua albanese da realizzare d’intesa con le istituzioni scolastiche attraverso progetti gestiti direttamente dalle stesse;
g) l’aggiornamento linguistico, anche d’intesa con l’Università della Basilicata, per i dipendenti degli Enti pubblici e delle scuole e lo svolgimento di corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica rivolti ai cittadini dei comuni di cui al comma 1 del precedente art. 1. Tali attività possono essere affidate, oltre che alle istituzioni scolastiche, all’Istituto regionale di cultura “Arbereshe”.
Art. 2.
Dopo l’art. 8 della
8 bis. (Dimensionamento scolastico).
Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, visto l’art. 2 del
Art. 3.
L’art. 5 della
Lo stanziamento annuale, iscritto nel bilancio regionale è così suddiviso:
a) l’80% a favore dei Comuni;
b) il 20% per iniziative promosse direttamente dalla Giunta Regionale, ivi compresi gli oneri per la costituzione dell’Istituto di cui al successivo art. 8 e per le attività di cui alla lett. g) del precedente art. 2.
Art. 4.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.