§ 5.4.38 - L.R. 17 agosto 2004, n. 17.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 40 - Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:17/08/2004
Numero:17

§ 5.4.38 - L.R. 17 agosto 2004, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 40 - Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata.

(B.U. 19 agosto 2004, n. 63).

 

Art. 1.

     All’art. 2 della Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 40 sono aggiunte le seguenti lettere:

     f) le attività didattiche complementari delle scuole dell’obbligo per lo studio della lingua albanese da realizzare d’intesa con le istituzioni scolastiche attraverso progetti gestiti direttamente dalle stesse;

     g) l’aggiornamento linguistico, anche d’intesa con l’Università della Basilicata, per i dipendenti degli Enti pubblici e delle scuole e lo svolgimento di corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica rivolti ai cittadini dei comuni di cui al comma 1 del precedente art. 1. Tali attività possono essere affidate, oltre che alle istituzioni scolastiche, all’Istituto regionale di cultura “Arbereshe”.

 

Art. 2.

     Dopo l’art. 8 della Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 40 è aggiunto il seguente art. 8 bis:

     8 bis. (Dimensionamento scolastico).

     Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, visto l’art. 2 del D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, è consentita la costituzione di istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado con le deroghe al numero degli alunni di cui al terzo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 233/1998 nonché la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

 

Art. 3.

     L’art. 5 della Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 40 è sostituito dal seguente:

     Lo stanziamento annuale, iscritto nel bilancio regionale è così suddiviso:

     a) l’80% a favore dei Comuni;

     b) il 20% per iniziative promosse direttamente dalla Giunta Regionale, ivi compresi gli oneri per la costituzione dell’Istituto di cui al successivo art. 8 e per le attività di cui alla lett. g) del precedente art. 2.

 

Art. 4.

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.