Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 informazione, beni ed attività culturali |
Data: | 23/02/1987 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. La Regione promuove la costituzione di una Associazione, fra soggetti pubblici e privati, denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali», con sede a [...] |
Art. 2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti perché l'Associazione denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali» sia in [...] |
Art. 3. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, la Regione parteciperà all'Associazione con una quota annua di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) per la durata di cinque anni a [...] |
Art. 4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa: |
Art. 5. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. |
§ 5.4.8 - L.R. 23 febbraio 1987, n. 4.
Istituzione dell'Associazione denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali».
La Regione promuove la costituzione di una Associazione, fra soggetti pubblici e privati, denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali», con sede a Matera, avente come finalità la programmazione e la realizzazione di attività di studio, di progettazione, di formazione, di promozione e gestione nel campo della salvaguardia e della valorizzazione, delle risorse storico-ambientali della Regione Basilicata, nei limiti della competenza e degli indirizzi della Regione.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti perché l'Associazione denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali» sia in grado di assolvere i suoi compiti.
Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, la Regione parteciperà all'Associazione con una quota annua di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) per la durata di cinque anni a partire dall'anno 1987.
La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio 1987 e del bilancio pluriennale 1987-89 e successive.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:
In diminuzione
Cap. 7451 - Fondo globale per provvedimenti in corso (spese correnti) L. 250.000.000
In aumento
Cap. 1340 - (di nuova istituzione) - Partecipazione al Centro di valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali L. 250.000.000
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.