§ 5.4.8 - L.R. 23 febbraio 1987, n. 4.
Istituzione dell'Associazione denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali».


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:23/02/1987
Numero:4


Sommario
Art. 1.      La Regione promuove la costituzione di una Associazione, fra soggetti pubblici e privati, denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali», con sede a [...]
Art. 2.      Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti perché l'Associazione denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali» sia in [...]
Art. 3.      Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, la Regione parteciperà all'Associazione con una quota annua di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) per la durata di cinque anni a [...]
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:
Art. 5.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 5.4.8 - L.R. 23 febbraio 1987, n. 4.

Istituzione dell'Associazione denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali».

 

Art. 1.

     La Regione promuove la costituzione di una Associazione, fra soggetti pubblici e privati, denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali», con sede a Matera, avente come finalità la programmazione e la realizzazione di attività di studio, di progettazione, di formazione, di promozione e gestione nel campo della salvaguardia e della valorizzazione, delle risorse storico-ambientali della Regione Basilicata, nei limiti della competenza e degli indirizzi della Regione.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti perché l'Associazione denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali» sia in grado di assolvere i suoi compiti.

 

     Art. 3.

     Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, la Regione parteciperà all'Associazione con una quota annua di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) per la durata di cinque anni a partire dall'anno 1987.

     La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio 1987 e del bilancio pluriennale 1987-89 e successive.

 

     Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

In diminuzione

Cap. 7451 - Fondo globale per provvedimenti in corso (spese correnti) L. 250.000.000

In aumento

Cap. 1340 - (di nuova istituzione) - Partecipazione al Centro di valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali L. 250.000.000

 

     Art. 5.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.