§ 5.3.18 - L.R. 7 maggio 2003, n. 16.
Modifiche all’art. 8 della l.r. 4 marzo 1997, n. 11.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:07/05/2003
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifica al primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1997, n. 11.
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 5.3.18 - L.R. 7 maggio 2003, n. 16.

Modifiche all’art. 8 della l.r. 4 marzo 1997, n. 11.

(B.U. 10 maggio 2003, n. 33).

 

Art. 1. Modifica al primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1997, n. 11.

     1. Il primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1997, n. 11, è così sostituito:

     1) Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto:

     – dal Presidente designato dal Consiglio Regionale;

     – da due rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, individuati tra persone aventi specifica competenza tecnico-amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche o private, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 25 della Legge 2.12.1991 n. 390;

     – da due rappresentanti designati dall’Università, di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.