Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 21/04/2011 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione |
Art. 4. Interventi finanziabili |
Art. 5. Finanziamenti integrativi |
Art. 6. Finanziamenti per assistenza legale, strumenti di prevenzione, contributi una tantum, iniziative di microcredito |
Art. 7. Destinatari del Fondo |
Art. 8. Beneficiari degli interventi |
Art. 9. Consulenza professionale |
Art. 10. Misure di sostegno alle organizzazioni riconosciute impegnate nella lotta all’usura e all’estorsione |
Art. 11. Costituzione di parte civile |
Art. 12. Ripartizione del Fondo |
Art. 13. Criteri per la rendicontazione del Fondo |
Art. 14. Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura e Commissario regionale |
Art. 15. Istruttoria e concessione dei finanziamenti |
Art. 16. Convenzioni |
Art. 17. Disposizioni finanziarie |
Art. 18. Abrogazione di norme |
Art. 19. Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza |
§ 5.2.77 - L.R. 21 aprile 2011, n. 7. [1]
Nuove norme in materia di interventi regionali per la prevenzione e lotta ai fenomeni di usura e dell’estorsione
(B.U. 26 aprile 2011, n. 12)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Basilicata, nell’ambito delle finalità indicate dalla
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di estorsione le persone fisiche che hanno subito pregiudizio, fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati di usura e di estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia giudiziaria.
2. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche o giuridiche, che, pur essendo meritevoli, in base ai criteri fissati negli statuti delle Fondazioni e delle Associazioni antiusura, incontrano difficoltà di accesso al credito e le imprese a cui è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia, pari ad almeno il 50% dell’importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia.
Art. 3. Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione
1. Per le finalità di cui all’art. 1 è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il “Fondo di prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione”.
2. La gestione del Fondo, di cui al comma 1, è affidata al soggetto giuridico costituito ai sensi dell’art. 2, comma 1 della
3. Fino alla costituzione del soggetto giuridico di cui al comma precedente, la Regione provvede alla gestione del Fondo attraverso l’Ufficio competente del Dipartimento Presidenza della Giunta.
Art. 4. Interventi finanziabili
1. Il Fondo di cui all’art. 3 è destinato ai seguenti settori di intervento:
a) Finanziamenti integrativi ed accessori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale in materia di usura ed estorsione;
b) assistenza legale alle vittime di reati di usura o di estorsione, contributi una tantum alle vittime di reati di estorsione e di usura ed ai soggetti a rischio usura, strumenti di prevenzione ai soggetti a rischio di usura;
c) consulenza professionale;
d) misure di sostegno alle organizzazioni riconosciute, come meglio specificato nel successivo articolo 7, comma 1, lettere b) e c);
e) iniziative di microcredito, finalizzate alla concessione di piccoli finanziamenti, senza interessi, in favore delle vittime del reato di usura e di estorsione, e dei soggetti a rischio usura.
2. Il Fondo è annualmente ripartito in tre quote: il 35% per gli interventi di cui alla lettera a), il 25% per gli interventi di cui alle lettere b) ed e), e il 40% per le misure di cui alle lettere c) e d).
3. Le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera e) comma 1 del presente articolo sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 3.
4. Tutte le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di disponibilità del Fondo.
Art. 5. Finanziamenti integrativi
1. In riferimento alla lettera a) primo comma dell’articolo 4 la Regione finanzia i seguenti interventi:
a) Integrazione delle anticipazioni sull’importo erogabile, a titolo di mutuo, concesso dal Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi del terzo comma dell’articolo 14 della
b) Copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell’art. 15, comma 2, lettera a) della
2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva, denominati Confidi, muniti di certificato di vigenza, aventi sede legale in Basilicata ed iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del
3. Gli enti destinatari hanno l’obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento di cui al primo
comma.
Art. 6. Finanziamenti per assistenza legale, strumenti di prevenzione, contributi una tantum, iniziative di microcredito
1. La Regione, nell’ambito degli interventi di cui alla lett. b), primo comma dell’art. 4, finanzia:
a) l’assistenza legale alle vittime del reato di usura e di estorsione, fino ad un massimo di Euro 7.000,00;
b) le spese legali sostenute fino ad un massimo di Euro 7.000,00, alle persone fisiche vittime dei reati di usura ed estorsione non ammesse al gratuito patrocinio ex
c) i costi per l’acquisto di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva, nell’ambito delle attività di prevenzione, da corrispondere ad imprenditori e soggetti che esercitano una libera arte, professione o attività economica che ne facciano istanza e che abbiano già denunciato alla competente autorità giudiziaria atti intimidatori ai loro danni, nei limiti del 60 per cento dei costi effettivamente a tal fine sostenuti e fino ad un massimo di 5.000,00 Euro;
d) un contributo a fondo perduto, una tantum, dell’importo massimo di Euro 2.000,00 per le vittime del reato di estorsione e di usura e i soggetti a rischio usura;
e) iniziative di microcredito la cui entità è definita dal regolamento di cui all’art. 15 comma 3.
2. Le domande di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, sono presentate al Commissario Regionale per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Art. 7. Destinatari del Fondo
1. Possono accedere al Fondo di cui all’art. 3:
a) i consorzi o cooperative di garanzia collettiva, denominati “Confidi”, muniti di certificato di vigenza, aventi sede legale in Basilicata ed iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, a condizione che essi dispongano o costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80 per cento le banche e gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese a cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia. I requisiti patrimoniali dei “Confidi” sono quelli fissati con il Decreto del Ministro dell’Economia di cui all’art. 15 della
b) le Fondazioni e le Associazioni che siano in possesso dei requisiti patrimoniali fissati dal Decreto dell’Economia, previsto dall’art. 15, comma 5, della
c) Associazioni e Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, iscritte negli elenchi prefettizi di cui all’art. 13 comma 2,
d) le vittime dei reati di usura e di estorsione.
Art. 8. Beneficiari degli interventi
1. Possono beneficiare degli interventi finanziari integrativi di cui all’art. 5 i soggetti indicati nell’art. 15 lett. a) comma 2 della
2. Possono beneficiare della specifica consulenza professionale i soggetti, i quali incontrando difficoltà di accesso al credito, pur essendo meritevoli, in base ai criteri fissati negli statuti delle Fondazioni e delle Associazioni antiusura, sono a rischio di usura.
3. Possono beneficiare di un contributo una tantum dell’importo massimo di Euro 2.000,00 le vittime del reato di estorsione e di usura e i soggetti a rischio usura. Le relative domande sono soggette alla valutazione delle Associazioni.
4. Possono beneficiare delle prestazioni di assistenza legale i soggetti, ivi compresi quelli non esercenti attività economica ovvero una libera arte o professione, vittime del reato di usura o di estorsione.
5. I beneficiari degli interventi devono svolgere il proprio lavoro o la propria attività economica nell’ambito della Regione e avere sede legale o residenza nella stessa.
Art. 9. Consulenza professionale
1. I soggetti a rischio usura che incontrano difficoltà al credito possono richiedere consulenza professionale agli enti di cui all’art. 7 comma 1 lettere a), b) e c).
2. L’attività consiste nel fornire assistenza per la fruizione di strumenti di prevenzione antiusura sia nazionali che regionali e supporto alla organizzazione aziendale finalizzato al raggiungimento di standard di competitività tali da consentire l’accesso al credito ordinario.
Art. 10. Misure di sostegno alle organizzazioni riconosciute impegnate nella lotta all’usura e all’estorsione
1. La Regione, in riferimento alla lett. d) primo comma dell’art. 4, eroga contributi a favore dei soggetti di cui all’art. 7 comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le Fondazioni e le Associazioni per poter accedere ai contributi devono avere sede legale e operativa in Basilicata, essere assegnatarie del fondo di cui all’articolo 15 comma 1 della
3. La Regione in raccordo con le strutture associative, di cui al precedente comma, assicura supporto informativo sui temi della lotta all’usura e dell’educazione alla legalità, anche attraverso la rete telematica regionale con la messa a disposizione di uno spazio sul Web della Regione.
4. Agli enti di cui al presente articolo sono concessi contributi per le seguenti attività:
a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione;
b) costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di usura e di estorsione;
c) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità attraverso un’attività di accompagnamento e di tutoraggio sociale;
d) potenziamento dell’organizzazione dell’attività;
e) concessione dei contributi di cui all’art. 8, commi 3 e 4 della presente legge.
Art. 11. Costituzione di parte civile
1. Nell’ambito delle misure di cui al precedente art. 10, in favore delle Associazioni e Fondazioni riconosciute ai sensi dell’art. 15 della
2. Il concorso regionale nelle spese legali sostenute è riconosciuto, nella stessa misura, anche alle persone fisiche vittime dei reati di usura ed estorsione non ammesse al gratuito patrocinio ex
3. A tal fine, in sede di ripartizione del fondo secondo i criteri indicati all’art. 4 comma 2, la quota dello stesso destinata agli interventi di sostegno per la costituzione di parte civile non può comunque essere inferiore al 10 per cento del totale.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, al termine del giudizio penale nel quale sono costituite parte civile, conseguono il ristoro delle spese legali sostenute, sono obbligate a restituire al Fondo le somme in precedenza riconosciute a titolo di contributo per la costituzione di parte civile, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell’autore del reato.
5. Il mancato adempimento dell’obbligo fissato nel precedente comma comporta l’esclusione da ogni successivo contributo, a qualsiasi titolo, previsto dalla presente legge.
Art. 12. Ripartizione del Fondo
1. La quota del fondo destinata a finanziare gli interventi previsti dall’art. 4 lettere c) e d) è ripartita tra i destinatari indicati all’art. 7 comma 1, lettere a), b) e c) nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il 35% è destinato ai finanziamenti in favore dei soggetti indicati alla lett. a) comma 1 dell’art. 7 e il 65% per i finanziamenti in favore dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del medesimo articolo;
b) in sede di prima applicazione della presente legge, le quote sono ripartite in parti uguali tra tutti i soggetti appartenenti alle diverse categorie di cui all’art. 7;
c) a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge i finanziamenti, fatta salva una quota del fondo di cui alla precedente lett. a), pari al 10% riservata a soggetti non finanziati nell’anno precedente, sono concessi in proporzione alle somme utilizzate nell’anno precedente ed in proporzione alle attività complessivamente svolte coerenti con i rispettivi Statuti dei soggetti destinatari e con le finalità della presente legge;
d) qualora non vi siano soggetti che concorrono alla quota del 10% del fondo di cui alla precedente lett. c), la stessa sarà ripartita a favore degli altri destinatari del fondo.
2. Per il primo anno la domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale. Per gli anni successivi, i destinatari del fondo di cui all’art. 7 sono tenuti a presentare la relativa richiesta entro il termine del 31 marzo.
Art. 13. Criteri per la rendicontazione del Fondo
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il gestore del fondo di cui all’art. 3 comma 2 fa pervenire alla Regione il rendiconto analitico dei finanziamenti concessi, evidenziando i singoli enti destinatari del fondo, ai sensi dell’art. 7, e gli importi dei singoli interventi realizzati, distinti secondo la classificazione prevista dall’art. 8.
2. Nelle more della costituzione del soggetto gestore il rendiconto è presentato, entro gli stessi termini, dall’Ufficio competente.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno i destinatari del fondo, di cui all’art. 7, sono tenuti a presentare alla Regione un rendiconto circa l’effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito.
Art. 14. Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura e Commissario regionale
1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, il Coordinamento Regionale delle iniziative antiracket e antiusura con lo scopo di attuare le norme di cui alla presente legge, di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale riguardanti queste specifiche problematiche e di coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket e all’usura portato avanti dalle associazioni e dalle fondazioni di cui all’art. 7.
2. Il Coordinamento è presieduto dal Commissario Regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta.
3. Il Commissario è scelto fra persone di comprovata esperienza nell’attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.
4. Il Coordinamento si compone di:
a) un rappresentante del Dipartimento regionale alle Attività Produttive e Politiche dell’Impresa;
b) un rappresentante del Dipartimento Presidenza della Giunta;
c) un rappresentante del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale;
d) un rappresentante per ogni Associazione antiracket e Fondazione antiusura con sede nella Regione Basilicata, di cui all’art. 15 della
e) un rappresentante per ogni Associazione antiracket e Fondazione antiusura con sede legale in Basilicata, e di cui all’art. 15 della
f) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva fidi di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 7 della presente legge;
g) un rappresentante del soggetto gestore del Fondo di cui all’art. 3 comma 3.
5. Il Commissario ed i membri del Coordinamento restano in carica per cinque anni e l’incarico è rinnovabile per una sola volta.
6. Il Coordinamento si dota di un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento e per l’esame di tutte le istanze di finanziamento.
7. Gli uffici di cui al presente articolo sono prestati gratuitamente. Al Commissario Regionale e ai membri del Coordinamento è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dei compiti loro assegnati secondo la normativa prevista per i Consiglieri regionali.
Art. 15. Istruttoria e concessione dei finanziamenti
1. Le domande di concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge sono presentate al Commissario Regionale per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. I soggetti di cui all’articolo 7 comma 1, lettere a), b), c), che hanno goduto di finanziamento nell’anno precedente, presentano, altresì una relazione dettagliata sull’attività svolta nello stesso anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti di cui all’art. 7 sono tenuti a presentare la domanda per accedere al Fondo stesso, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per l’acceso al Fondo, secondo le singole previsione contenute nella presente legge.
3. Criteri e modalità di accesso ai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati da apposito provvedimento da approvare, con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. I finanziamenti sono concessi su deliberazione del Commissario Regionale per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sulla base della istruttoria operata dal Coordinamento di cui all’articolo precedente.
5. Il Commissario Regionale può procedere alla erogazione della provvisionale, nei casi in cui ciò risulti compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge, anche senza il parere del Coordinamento. Può altresì avvalersi di consulenti, su autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
Art. 16. Convenzioni
1. Ai fini della gestione del Fondo di cui all’art. 3, in conformità alle disposizioni della presente legge, è stipulata tra l’Amministrazione Regionale ed il soggetto gestore un’apposita convenzione, la quale, tra l’altro, prevede che i rapporti tra il soggetto gestore medesimo ed i destinatari del Fondo di cui all’art. 7 sono disciplinati da specifiche convenzioni.
2. Le convenzioni tra il soggetto gestore del Fondo ed i destinatari di cui all’art. 7 disciplinano le modalità di concessione, erogazione e recupero delle somme previste dalla presente legge.
Art. 17. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati per l’esercizio in corso in Euro 440.000,00 si fa fronte mediante apposito stanziamento sulla UPB 1091.01.
2. Le leggi di bilancio per gli esercizi successivi a quello in corso stabiliscono gli importi dei relativi stanziamenti.
Art. 18. Abrogazione di norme
1. Sono abrogati l’art. 9 della
Art. 19. Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Abrogata dall'art. 13 della