Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 29/03/1999 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
§ 5.2.37 - L.R. 29 marzo 1999, n. 9.
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere [1].
(B.U. 30 marzo 1999, n. 20).
Nell'intento di promuovere iniziative concrete di solidarietà e per sostenere azioni di tutela nei confronti delle donne e uomini, minori, vittime della violenza di genere, la Regione Basilicata istituisce un Fondo di solidarietà intitolato all'Avvocata Ester Scardaccione, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità prematuramente scomparsa, quale riconoscimento per la dedizione, l'impegno e l'aiuto dato alle vittime di reati sessuali [2].
1Il fondo viene utilizzato per finanziare: centri antiviolenza, case rifugio, case di semi autonomia e/o interventi volti a sostenere l'autonomia delle vittime ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali.
2. La Regione potrà individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso a centri antiviolenza, case rifugio e case di semi autonomia.
3. La Regione Basilicata, tenuto conto degli stanziamenti nazionali, concorre con proprie risorse alle iniziative di cui ai commi precedenti.
Gli Ordini degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro, d'intesa con la Regione Basilicata, istituiscono, sulla base della convenzione di cui al successivo art. 8, un "Elenco di Solidarietà". Tale Elenco viene stilato dagli Ordini Professionali, tra i loro iscritti che ne facciano richiesta. Gli iscritti che vorranno essere inseriti in tale Elenco dovranno presentare un curriculum che attesti particolari esperienze nei procedimenti relativi ai delitti di violenza sessuale.
L'"Elenco di Solidarietà" è aggiornato entro il 30 gennaio di ogni anno, da parte degli Ordini Professionali, e coloro che intendono farne parte dovranno presentare le richieste al loro Ordine di appartenenza entro il 15 gennaio di ogni anno.
Tutte le richieste, previo parere positivo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza, in merito al possesso dei requisiti, inoltrate oltre tale data, saranno inserite nell'"Elenco di Solidarietà", l'anno successivo. Chi non intende più far parte di questo Elenco deve inoltrare una richiesta di cancellazione all'Ordine di appartenenza.
Gli iscritti agli Elenchi di Solidarietà si impegnano a richiedere, quale corrispettivo della prestazione resa, la tariffa minima forense fissata dalle norme vigenti in materia. L'Ordine deve controllare che tale impegno del/la professionista venga ottemperato.
Le istanze saranno accolte e finanziate ogni anno secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Gli Ordini degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro si impegnano a redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti attraverso l'attuazione della presente legge.
I rapporti fra la Regione Basilicata e gli Ordini degli Avvocati per la istituzione degli "Elenchi di Solidarietà" di cui al precedente art. 2, saranno regolati da apposita convenzione secondo lo schema che sarà approvato, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio Regionale, su deliberazione della Giunta Regionale, previa intesa con gli Ordini degli Avvocati.
1. Il 20% del Fondo di solidarietà sarà destinato al finanziamento di:
- campagne di prevenzione della violenza con particolare riguardo a minori e donne in posizione di rischio elevato, con informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza nelle sue diverse declinazioni;
- adeguate forme di pubblicizzazione dei servizi offerti e delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, nonché campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza nelle sue diverse declinazioni;
- progetti di educazione all'interno delle scuole, anche rivolti a docenti e genitori;
- progetti di formazione di operatori pubblici e del privato sociale, con iniziative volte a prevedere un ampliamento delle loro competenze, approfondimenti sulle materie sociologiche e psicopedagogiche, sulle scienze giuridiche, nell'ambito della criminologia e della vittimologia.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1999 in £. 60.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - Spese Correnti" del Bilancio di Previsione 1999 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 233 - Titolo 1 - Settore 1 - Organi Istituzionali - Giunta Regionale - avente la denominazione "Fondo di solidarietà a favore di donne e uomini, bambine e bambini, vittime di delitti di violenza sessuale, per la costituzione di parte civile nei procedimenti giurisdizionali".
Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1999 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 della