Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 20/03/1995 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Basilicata, come primo passo per la realizzazione di un programma d'intervento regionale per la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi assistenziali a favore delle persone [...] |
Art. 2. Per il triennio 92-95 viene istituito il servizio di "telecontrollo e telesoccorso" allo scopo di assistere persone anziane nel proprio domicilio. Tale provvedimento tende a consentire la [...] |
Art. 3. Il servizio è di norma assicurato dall'Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale nell'ambito dell'attività prevista dall'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come [...] |
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 100 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione di pari importo in termine di competenza e di cassa del [...] |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. |
§ 5.2.27 - L.R. 20 marzo 1995, n. 25.
Istituzione del servizio di teleallarme, telecontrollo e soccorso a favore degli anziani nella Regione Basilicata.
La Regione Basilicata, come primo passo per la realizzazione di un programma d'intervento regionale per la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi assistenziali a favore delle persone anziane, atto a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e d'isolamento, promuove l'istituzione di un servizio di telecontrollo domiciliare in armonia con la legge regionale n. 3 del 20-3-81 artt. 1, 2, 3.
Per il triennio 92-95 viene istituito il servizio di "telecontrollo e telesoccorso" allo scopo di assistere persone anziane nel proprio domicilio. Tale provvedimento tende a consentire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente sociale attraverso l'assistenza domiciliare, grazie alle possibilità fornite dalla telematica.
In particolare si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:
a) efficace tutela delle emergenze (sanitarie, sociali, psicologiche);
b) significativa riduzione dei ricoveri sia in Ospedali che in Istituti, con evidente vantaggio costi-benefici.
Il servizio è di norma assicurato dall'Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale nell'ambito dell'attività prevista dall'art. 3 comma 3 del
La Giunta Regionale con proprio provvedimento definisce le modalità operative e di finanziamento del servizio, prevedendo anche l'eventuale affidamento del servizio stesso a strutture esterne, previa adeguata procedura concorsuale svolta dal Direttore Generale di una Azienda Sanitaria capofila per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione, individuate con lo stesso provvedimento di Giunta Regionale.
Il richiamato provvedimento di Giunta Regionale è inviato, prima della notifica alle Aziende Sanitarie della Regione alla Commissione Consiliare competente.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 100 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione di pari importo in termine di competenza e di cassa del cap. 4105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e la istituzione del cap. 4107 denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento del servizio di telesoccorso, telecontrollo delle persone anziane".
Per gli esercizi finanziari 1996 e successivi le leggi di bilancio prevederanno la relativa copertura finanziaria.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.