§ 5.2.10 - L.R. 4 dicembre 1980, n. 50.
Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/12/1980
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Principi generali informatori).
Art. 3.  (Destinatari dei servizi).
Art. 4.  (Tipi d'intervento).
Art. 5.  (Prestazioni economiche).
Art. 6.  (Assistenza domiciliare).
Art. 7.  (Interventi connessi ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria).
Art. 8.  (Affidamenti etero familiari).
Art. 9.  (Affidamento a comunità alloggio).
Art. 10.  (Interventi di ricovero).
Art. 11.  (Centri ricreativi e soggiorni di vacanze).
Art. 12.  (Programmazione ed organizzazione dei servizi).
Art. 13.  (Le competenze dei Comuni).
Art. 14.  (Gli interventi delle Province).
Art. 15.  (Funzioni di competenza regionale).
Art. 16.  (Gestione coordinata e integrata delle funzioni dei Comuni).
Art. 17.  (Principi generali di gestione).
Art. 18.  (Personale - Mezzi finanziari e beni).
Art. 19.  (Gestione decentrata dei servizi socio-assistenziali).
Art. 20.  (Delimitazioni territoriali e modello organizzativo).
Art. 21.  (Aree funzionali).
Art. 22.  (Servizi socio-assistenziali multizonali).
Art. 23.  (Controllo sugli atti).
Art. 24.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni già regionali ed ora attribuite ai Comuni.
Art. 25.      Il fondo di cui all'art. 24 viene suddiviso tra i Comuni singoli o associati con atto della Giunta regionale, secondo procedure e criteri stabiliti dal Consiglio regionale.


§ 5.2.10 - L.R. 4 dicembre 1980, n. 50.

Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali.

 

CAPO I

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

 

Art. 1. (Oggetto).

     In attesa della legge nazionale sulla riforma dell'assistenza pubblica, la presente legge, nel quadro dei principi contenuti in materia nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, detta norme in via provvisoria per il riordino nell'ambito della Regione Basilicata dei servizi socio- assistenziali di competenza dei Comuni, della Provincia e della Regione.

     In particolare la presente legge detta norme relative:

     1) ai tipi e alle modalità di intervento;

     2) alla gestione coordinata e integrata dei servizi socio- assistenziali con i servizi sanitari, ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

     3) al modello organizzativo e funzionale, articolato nel territorio, dei servizi medesimi.

 

     Art. 2. (Principi generali informatori).

     L'assistenza sociale di cui alla presente legge è informata ai seguenti principi:

     a) prevenzione o rimozione delle situazioni di abbandono e di bisogno;

     b) superamento della logica assistenziale per categoria;

     c) mantenimento e reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, permanenza nel proprio ambiente;

     d) uguaglianza di prestazioni a parità di bisogni;

     e) differenziazione dei servizi unicamente in relazione alla specificità delle esigenze, in un quadro di generale interdipendenza tra gli stessi;

     f) recupero dei soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali;

     g) promozione e utilizzazione di tutte le iniziative in campo assistenziale della società civile, nella varietà delle sue libere articolazioni;

     h) partecipazione dei cittadini utenti alla gestione sociale dei servizi.

     Gli interventi di assistenza sociale si attuano garantendo ai destinatari una autonoma e libera scelta tra le possibili prestazioni.

 

     Art. 3. (Destinatari dei servizi).

     I servizi, le prestazioni gli interventi sono rivolti a tutti i cittadini residenti in Basilicata, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge.

     Essi si estendono agli stranieri che risiedono nella Regione Basilicata nonché ai cittadini non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio regionale, limitatamente alle prestazioni di carattere assolutamente urgente.

 

     Art. 4. (Tipi d'intervento).

     I principi e le finalità di cui al precedente art. 2 si realizzano attraverso:

     1) interventi a sostegno della famiglia e dei singoli, sotto forma, in particolare di:

     a) prestazioni economiche;

     b) assistenza domiciliare;

     c) attività sociali connesse alle competenze dell'autorità giudiziaria con particolare riferimento a quelle del giudice tutelare, del Tribunale per i minorenni e delle strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia;

     2) interventi sostitutivi dell'ambiente familiare, sotto forma, in particolare di:

     a) affidamenti etero-familiari;

     b) affidamenti a comunità alloggio;

     c) ricovero in istituti a gestione pubblica o privata;

     3) interventi integrativi dell'ambiente familiare, sotto forma in particolare di:

     a) centri e soggiorni di vacanze;

     b) attività ricreative e culturali.

 

     Art. 5. (Prestazioni economiche).

     Le prestazioni economiche sono disposte con funzione di integrazione del reddito del nucleo familiare e dei singoli.

     Esse tendono ad affrontare particolari condizioni individuali o familiari di bisogno economico.

     L'entità delle prestazioni economiche è rapportata, nei limiti delle disponibilità di bilancio dagli Enti gestori dei servizi, al reddito ed alla composizione del nucleo familiare.

 

     Art. 6. (Assistenza domiciliare).

     Gli interventi di assistenza domiciliare sono finalizzati a far fronte a situazioni di particolare bisogno relative sia a nuclei familiari sia a singoli individui.

     Essi sono rivolti in ispecie:

     - alle persone anziane;

     - agli individui non autosufficienti;

     - ai minori che si trovino momentaneamente privi dell'assistenza dei genitori per particolari motivi.

 

     Art. 7. (Interventi connessi ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

     Gli interventi indicati al precedente art. 4, punto 1. lett. c), comprendono, in particolare, le attività relative:

     a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

     b) all'assistenza post-penitenziaria;

     c) agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie e minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

 

     Art. 8. (Affidamenti etero familiari).

     Gli affidamenti etero familiari possono essere disposti in favore di minori in stato di grave bisogno di assistenza e tutela, di interdetti, di handicappati o anziani privi di ambiente familiare e con situazioni di famiglia pregiudizievoli al loro stato.

     Gli affidamenti debbono essere effettuati preferibilmente a famiglie o persone che diano garanzie di assicurare ai soggetti in situazione di bisogno condizioni di vita idonee a garantire lo sviluppo della personalità.

     All'affidatario può essere erogato un contributo economico da determinare sulla base dei bisogni specifici dei soggetti affidati.

 

     Art. 9. (Affidamento a comunità alloggio).

     Gli Enti gestori dei servizi di cui alla presente legge possono realizzare comunità alloggio per dare ospitalità in particolare:

     - a ragazze madri che non possono permanere presso la loro famiglia;

     - a minori comunque privi di idonea assistenza;

     - ad altri soggetti che non abbiano diversa possibilità di sistemazione.

     Per i fini di cui al precedente comma, gli Enti gestori possono avvalersi anche di case alloggio a gestione privata.

 

     Art. 10. (Interventi di ricovero).

     Il ricovero e il mantenimento di minori e di adulti presso Istituti assistenziali sono disposti a seguito della constatata impossibilità di interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

     Alla scelta dell'Istituto partecipa direttamente la persona interessata o la famiglia. Solo in caso di comprovata necessità è consentito il ricovero in Istituto fuori regione.

     E' compito dell'Istituto provvedere al mantenimento, alla socializzazione e, nel caso di minori ricoverati, alla formazione scolastica e professionale.

     Ove possibile, gli Istituti debbono ospitare soggetti di sesso e di età differenti, anche in considerazione dei rapporti di parentela.

     Le dimensioni di ciascun Istituto devono essere tali da consentire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali tra tutti gli ospiti e la loro piena integrazione con l'ambiente esterno.

     La Giunta regionale detta norme per stabilire gli standards minimi organizzativi e funzionali degli Istituti di ricovero con riguardo in particolare a quanto attiene:

     - alle condizioni igienico-ambientali;

     - alla dotazione organica e alla qualificazione del personale educativo e di assistenza;

     - al numero massimo degli ospiti.

 

     Art. 11. (Centri ricreativi e soggiorni di vacanze).

     Al fine di garantire a tutti i cittadini, specialmente ai minori e agli anziani, occasioni e possibilità di recupero fisico e psichico nonché momenti di nuovi contatti e rapporti sociali, gli Enti gestori dei servizi di cui alla presente legge attuano iniziative per soggiorno di vacanze estive ed invernali.

     I soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono essere esclusi dalla fruizione di tale servizio.

     Idonee attività di educazione, assistenza e riabilitazione dovranno essere assicurate ai suddetti soggetti che ne hanno bisogno.

     I centri ricreativi culturali diurni sono strutture di servizio a carattere territoriale (comunale, circoscrizionale di quartiere) destinati ad assicurare un luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo aperto alla realtà locale.

 

     Art. 12. (Programmazione ed organizzazione dei servizi).

     Il Consiglio regionale stabilisce nell'ambito delle finalità e dei principi contenuti nella presente legge i criteri di programmazione ed organizzazione dei servizi ed interventi di cui al precedente art. 4, nonché i tipi e le modalità delle prestazioni.

     Per i fini di cui al 1° comma la Regione può chiedere agli Enti locali competenti le notizie ritenute necessarie.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

 

     Art. 13. (Le competenze dei Comuni).

     Le funzioni in materia socio-assistenziale attribuite dalla normativa vigente alla competenza dei comuni, vengono esercitate in forma coordinata e integrata secondo quanto stabilito nei successivi artt. 16 e 19.

     Tra tali funzioni sono comprese in particolare quelle attribuite ai Comuni dall'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernenti tra l'altro:

     a) l'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

     b) l'assistenza post-penitenziaria;

     c) gli interventi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

     d) gli interventi di protezione sociale di cui agli artt. 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

     e) l'assistenza generica, già di competenza degli EE.CC.AA.

     Tra le funzioni assistenziali attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono inoltre comprese quelle in favore:

     1) delle categorie post-belliche, nei limiti di cui ai decreti luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

     2) dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive modificazioni ed integrazioni;

     3) degli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 154 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dell'art. 91 lett. h), n. 6 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;

     4) degli assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi dell'art. 5, lett. g), del D.P.R. 30 settembre 1972, n. 1036;

     5) degli hanseniani e loro familiari a carico, ai sensi delle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4, e 31 marzo 1980, n. 126;

     6) degli affetti da tubercolosi e loro familiari ai sensi dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088;

     7) di altri soggetti in particolari condizioni di bisogno (dializzati, affetti da morbo di Cooley) in favore dei quali leggi o altri provvedimenti regionali già prevedono interventi assistenziali di carattere economico.

     Rientrano infine tra le funzioni di competenza dei Comuni quelle ad esse attribuite dalla normativa vigente relativamente alle attività assistenziali già di competenza delle II.PP.AA.BB. e degli Enti nazionali operanti nel settore, ivi comprese le funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1979 concernente le funzioni assistenziali dell'INAIL.

     Gli interventi, le attività e le prestazioni indicati al presente articolo vengono effettuati dai Comuni - singoli o associati - secondo i principi, le finalità e le modalità contenute nelle disposizioni di cui al capo I della presente legge.

 

     Art. 14. (Gli interventi delle Province).

     Gli interventi di competenza delle Province concernono, tra l'altro:

     a) l'assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, ai sensi del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 e dell'art. 144, lett, g), punto 2 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383;

     b) l'assistenza ai ciechi e sordomuti rieducabili, ai sensi dell'art. 144, lett. g), punto 3 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.

     Fino all'approvazione della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, allo scopo di garantire la gestione integrata degli interventi, le Province, mediante la stipula di apposita convenzione, possono conferire alle Unità Sanitarie Locali di cui al successivo art. 16 l'esercizio delle suddette competenze e di eventuali altre competenze residue nel campo dell'assistenza di cui alla presente legge.

     A tal fine, i rapporti finanziari, e l'utilizzazione del personale e delle strutture delle Province da parte delle Unità Sanitarie Locali sono disciplinati secondo uno schema tipo approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti l'ANCI regionale e le Amministrazioni provinciali.

 

     Art. 15. (Funzioni di competenza regionale).

     Restano riservate alla Regione, in attesa della legge di riforma dell'assistenza pubblica, tutte le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla normativa vigente concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le persone giuridiche private.

     Tali funzioni sono attuate, per quanto di competenza della Regione, per i fini di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 16. (Gestione coordinata e integrata delle funzioni dei Comuni).

     In attesa della legge di riforma sull'assistenza pubblica, in attuazione dell'art. 25 comma 2° del D.P.R. 24-7-1977 n. 616 e degli artt. 11 e 15 della legge 23-12-1978, n. 833 le funzioni relative ai servizi socio assistenziali attribuite dalla normativa vigente ai Comuni vengono esercitate in forma associata dalle UU.SS.LL. di cui alla L.R. 1/80 fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 19 [1].

     L'Unità Sanitaria Locale competente per territorio provvede alla gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge attraverso i propri organi.

     L'Unità Sanitaria Locale disciplina con regolamento la ripartizione delle competenze di cui alla presente legge tra i propri organi sulla base dei criteri fissati ai medesimi fini nella legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

 

     Art. 17. (Principi generali di gestione).

     La gestione integrata dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari viene attuata secondo forme atte a tenere distinte sul piano amministrativo le attività dei due predetti settori e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 47, 3° comma della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

 

     Art. 18. (Personale - Mezzi finanziari e beni).

     Relativamente al personale ed ai beni da mettere a disposizione delle U.S.L. per la gestione integrata dei servizi socio-assistenziali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 47, 4°, 5° e 6° comma della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

 

     Art. 19. (Gestione decentrata dei servizi socio-assistenziali). [2]

     Singoli Comuni possono deliberare di gestire direttamente, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 16, una o più delle sottoelencate funzioni relative ai servizi socio-assistenziali:

     a) assistenza economica, ivi compresi gli interventi previsti dalle leggi regionali in favore degli emodializzati e talassemici;

     b) ricovero di minori ed anziani in istituti educativo assistenziali e case di riposo;

     c) assistenza domiciliare;

     d) interventi per handicappati;

     e) assistenza estiva per minori ed anziani.

     A tal fine il Consiglio comunale adotta un apposito atto deliberativo con il quale:

     1) individua la funzioni che il Comune intende gestire direttamente;

     2) fissa la decorrenza della data della gestione diretta;

     3) determina i finanziamenti che intende destinare all'espletamento delle funzioni socio assistenziali da gestire direttamente utilizzando sia risorse proprie che quelle assegnate dallo stato per il finanziamento dei servizi sociali.

     La deliberazione del Consiglio Comunale, resa esecutiva dall'organo di controllo, deve essere trasmessa alla Giunta regionale che entro 60 giorni provvede a:

     1) prendere atto della deliberazione del Consiglio comunale interessato.

     2) determinare la quota del fondo regionale per i servizi socio assistenziali da assegnare al Comune interessato sulla base della ripartizione per funzioni del fondo stesso riducendo contestualmente la quota di finanziamento già eventualmente assegnata all'U.S.L., tenuto conto della popolazione dei Comuni interessati;

     3) fissare la data di decorrenza del finanziamento regionale che deve essere comunque considerato integrativo rispetto alle risorse che il Comune deve istituzionalmente destinare ad interventi socio assistenziali.

 

     Art. 20. (Delimitazioni territoriali e modello organizzativo).

     Gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale di attuazione dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 individuano anche gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi socio-assistenziali attribuiti dalla normativa vigente ai Comuni.

     I servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge si articolano nel territorio secondo il seguente modello:

     a) area funzionale dei servizi di base, coincidente con il distretto di base dei servizi sanitari;

     b) area funzionale dei servizi comprensoriali, coincidente con l'ambito territoriale di ciascuna U.S.L..

 

     Art. 21. (Aree funzionali).

     A livello di area di base, denominata anche distretto di base, devono essere presenti i servizi socio-assistenziali finalizzati a dare agli utenti, nel posto in cui questi vivono, risposte ai bisogni più ricorrenti.

     In particolare deve essere erogata a livello di area di base l'assistenza economica e quella domiciliare.

     A livello di area comprensoriale devono essere presenti tutti gli altri servizi che, in rapporto al grado di complessità o al costo delle relative prestazioni ovvero in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, non possono essere allocati a livello di area di base.

     Gli operatori socio-assistenziali dell'area di base sono coordinati dal responsabile del distretto che a sua volta risponde dell'andamento dei servizi ai competenti uffici della struttura centrale dell'U.S.L. Nell'ambito della struttura centrale dell'U.S.L. deve essere istituito un servizio articolato in più uffici, al quale fanno capo, sotto il profilo organizzativo e funzionale, tutti i presidi, le attività e le prestazioni socio-assistenziali del territorio.

     L'Unità Sanitaria Locale stabilisce per ciascun ufficio e per ciascun distretto di base il fabbisogno di personale, distinto per qualifica, nonché i criteri perla nomina di coordinatore del servizio, dei responsabili d'ufficio e di coordinatori di distretto.

 

     Art. 22. (Servizi socio-assistenziali multizonali).

     In attesa del piano regionale socio-assistenziale, i presidi e le strutture appresso indicati si intendono a servizio di due o più ambiti territoriali secondo le successive determinazioni della Giunta regionale:

     a) comunità educative già gestite dal disciolto Enaoli;

     b) centri di assistenza per tossicodipendenti.

     Le strutture indicate al precedente comma sono gestite dall'U.S.L. ove sono ubicate.

     Al fine di garantire gli opportuni collegamenti funzionali, il Comitato di gestione dell'U.S.L. indicata al precedente comma si avvale di apposito Comitato di coordinamento composto dai presidenti o loro delegati delle altre Unità Sanitarie Locali interessate.

 

     Art. 23. (Controllo sugli atti).

     Il controllo sugli atti delle Unità Sanitarie Locali ovvero dei Comuni nell'ipotesi di cui al precedente art. 19, che attengono all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, viene esercitato dal Comitato regionale di controllo in sede centrale.

 

     Art. 24.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni già regionali ed ora attribuite ai Comuni.

     Tale fondo è costituito per il 1980 in misura pari all'ammontare degli stanziamenti dei capitoli 4110 - 4111 - 4112 - 4114 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 i quali non vengono più riprodotti.

 

     Art. 25.

     Il fondo di cui all'art. 24 viene suddiviso tra i Comuni singoli o associati con atto della Giunta regionale, secondo procedure e criteri stabiliti dal Consiglio regionale.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1985, n. 26.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1985, n. 26.