§ 5.2.1 - L.R. 4 maggio 1973, n. 6.
Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/05/1973
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La Regione istituisce asili-nido secondo le finalità della legge 6 dicembre 1971, n. 1044
Art. 2.      L'asilo-nido è gestito con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio
Art. 3.      L'asilo-nido deve avere una ricettività minima di 10 e massima di 60 posti, ed è costituito da due sezioni: una per lattanti, l'altra per divezzi
Art. 4.      Con proprio regolamento, i Comuni o consorzi di Comuni stabiliranno i criteri per l'ammissione dei bambini all'asilo-nido, tenendo conto, in ogni caso, dei seguenti elementi prioritari: [...]
Art. 5.      La frequenza degli asili-nido è gratuita, e il regolamento comunale o consorziale può stabilire rette di frequenza per i bambini le cui famiglie abbiano un reddito imponibile, ai fini [...]
Art. 6.      Il regolamento comunale o consorziale dovrà prevedere inoltre
Art. 7.      La vigilanza igienico-sanitaria è affidata alle Unità Sanitarie Locali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del Comune dove ha sede l'asilo-nido
Art. 8.      Fino all'attuazione del Servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo-nido deve essere affidato ad un medico, preferibilmente specialista in pediatria, possibilmente assistito [...]
Art. 9.      L'asilo-nido è amministrato dal Comune o dal consorzio di Comuni
Art. 10.      Il regolamento comunale o consorziale disciplina le competenze dei Comitati di gestione nell'ambito delle norme previste dalla presente legge
Art. 11.      Il personale dell'asilo-nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale: esso è tratto dal personale comunale o è assunto con pubblico concorso
Art. 12.      I contributi per la costruzione e la gestione degli asili-nido sono erogati a favore dei Comuni o consorzi dei Comuni sulla base di un piano annuale della Regione
Art. 13.      Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o consorzi di Comuni con domanda indirizzata al Presidente della Regione, inoltrano le richieste di finanziamento per la costruzione di asili-nido o il [...]
Art. 14.      Sulla base delle richieste avanzate la Giunta regionale elabora il piano annuale fissando la priorità d'intervento ed i tempi d'attuazione
Art. 15.      L'area da destinare all'asilo-nido, nell'ipotesi di nuova costruzione, dovrà essere inserita nel tessuto abitativo che ci si propone di servire, possibilmente collegata con gli altri servizi di [...]
Art. 16.      Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni, inoltrano alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili- nido
Art. 17.      In via transitoria e limitatamente all'anno 1972, restano valide le domande dei Comuni o consorzi di Comuni già presentate in esecuzione delle disposizioni emanate dalla Regione ai sensi [...]


§ 5.2.1 - L.R. 4 maggio 1973, n. 6.

Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044.

 

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1.

     La Regione istituisce asili-nido secondo le finalità della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

 

     Art. 2.

     L'asilo-nido è gestito con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 3.

     L'asilo-nido deve avere una ricettività minima di 10 e massima di 60 posti, ed è costituito da due sezioni: una per lattanti, l'altra per divezzi [1].

 

     Art. 4.

     Con proprio regolamento, i Comuni o consorzi di Comuni stabiliranno i criteri per l'ammissione dei bambini all'asilo-nido, tenendo conto, in ogni caso, dei seguenti elementi prioritari: condizione lavorativa dei genitori, assenza di familiari in grado di assistere il bambino, stati di inabilità o di malattia dei familiari, numero dei figli, condizione di abitabilità degli alloggi.

 

     Art. 5.

     La frequenza degli asili-nido è gratuita, e il regolamento comunale o consorziale può stabilire rette di frequenza per i bambini le cui famiglie abbiano un reddito imponibile, ai fini dell'imposta complementare, superiore ai due milioni.

 

     Art. 6.

     Il regolamento comunale o consorziale dovrà prevedere inoltre:

     a) l'area di utenza di ciascun asilo-nido;

     b) l'orario giornaliero dell'asilo-nido, non inferiore comunque alle otto ore giornaliere;

     c) norme per la istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie;

     d) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per assicurare la effettiva partecipazione delle famiglie.

 

     Art. 7.

     La vigilanza igienico-sanitaria è affidata alle Unità Sanitarie Locali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del Comune dove ha sede l'asilo-nido.

 

     Art. 8.

     Fino all'attuazione del Servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo-nido deve essere affidato ad un medico, preferibilmente specialista in pediatria, possibilmente assistito da una coadiutrice sanitaria.

     L'assistenza psicopedagogica deve essere attuata dagli Enti gestori con l'intervento di personale specializzato.

     Il regolamento comunale o consorziale disciplina le modalità del servizio sanitario e psicopedagogico.

 

TITOLO III

GESTIONE

 

     Art. 9.

     L'asilo-nido è amministrato dal Comune o dal consorzio di Comuni.

     La gestione dell'asilo-nido è esercitata da un Comitato eletto dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile e composto da almeno 7 membri dei quali:

     2 in rappresentanza del Comune o consorzio di Comuni assi curando la presenza della minoranza consiliare;

     1 in rappresentanza delle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     2 in rappresentanza delle famiglie utenti del servizio;

     1 in rappresentanza della formazione sociale con finalità di assistenza all'infanzia maggiormente rappresentativa organizzata nel territorio del Comune o di ciascun Comune del consorzio, designato dalle Giunte comunali;

     il dirigente dell'asilo, anche in rappresentanza del personale addetto all'asilo stesso.

     Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.

     I componenti del Comitato di gestione dovranno essere scelti tra i cittadini residenti o che lavorano nel territorio servito dall'asilo-nido.

     In caso di controversie sulla formazione dei Comitati, la decisione è rimessa al Consiglio comunale o Assemblea consortile.

     Il Comitato di gestione si rinnova ogni due anni.

     I rappresentanti delle famiglie utenti decadono quando cessano d'usufruire del servizio dell'asilo-nido.

 

     Art. 10.

     Il regolamento comunale o consorziale disciplina le competenze dei Comitati di gestione nell'ambito delle norme previste dalla presente legge.

     In ogni caso spetta al Comitato:

     - presentare all'Amministrazione comunale o consortile proposte per il bilancio di gestione del nido da iscrivere nel bilancio comunale;

     - vigilare sull'applicazione degli indirizzi pedagogici, assistenziali ed organizzativi, elaborati dagli esperti dei servizi assistenziali e sanitari;

     - decidere sulle domande di ammissione all'asilo-nido, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consorziale;

     - dare risposta in forma scritta ai reclami degli utenti;

     - presentare al Consiglio comunale o all'Assemblea consorziale ogni opportuna proposta concernente il funzionamento e la vita dell'asilo-nido.

     Il Comitato di gestione è tenuto a convocare in seduta ordina ria almeno due volte l'anno l'assemblea dei genitori e degli operatori dell'asilo-nido, alla presenza del Sindaco o del Presidente della Assemblea consortile o dei rispettivi delegati.

     L'assemblea è convocata in seduta straordinaria a seguito di richiesta motivata da parte della maggioranza assoluta dei nuclei familiari presenti nel nido.

     Le proposte espresse dall'assemblea debbono essere obbligatoriamente prese in esame dal Comitato di gestione.

     Il regolamento comunale e consorziale determina le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee.

 

TITOLO IV

PERSONALE

 

     Art. 11.

     Il personale dell'asilo-nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale: esso è tratto dal personale comunale o è assunto con pubblico concorso.

     Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

     Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo.

     La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di non meno di una addetta all'assistenza per sei bambini di età inferiore all'anno e di non meno di una addetta all'assistenza per dieci bambini di età superiore all'anno.

     Il personale addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di maestra d'asilo o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di Istituto Professionale di assistenza all'infanzia o di abilitazione magistrale, fermo restando in ogni caso quanto disposto dalla legge 19 luglio 1940, n. 1098.

     La funzione di dirigente dell'asilo-nido deve essere affidata dal Comune o dal consorzio di Comuni, sentito il Comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza, in possesso di adeguata qualificazione professionale.

     Corsi di qualificazione e di aggiornamento saranno istituiti, con normativa regionale, per garantire la preparazione di tutto il personale operante negli asili-nido.

 

TITOLO V

FINANZIAMENTO

 

     Art. 12.

     I contributi per la costruzione e la gestione degli asili-nido sono erogati a favore dei Comuni o consorzi dei Comuni sulla base di un piano annuale della Regione.

 

     Art. 13.

     Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o consorzi di Comuni con domanda indirizzata al Presidente della Regione, inoltrano le richieste di finanziamento per la costruzione di asili-nido o il riattamento di immobili già esistenti.

     Ciascuna richiesta deve essere corredata della seguente documentazione:

     a) copia della deliberazione del Consiglio comunale atta a comprovare la scelta di costruire uno o più asili nido o di riadattare o ristrutturare un immobile da adibire ad asilo-nido;

     b) per le nuove costruzioni: attestazione della disponibilità di area idonea del Comune o consorzio di Comuni, in conformità degli strumenti urbanistici vigenti; per il riattamento o ristrutturazione di edifici o locali: attestazione di proprietà del Comune o consorzio di Comuni.

     Ove non si registrino le condizioni sopra segnalate, indicazione di area o di edifici o locali per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 o comunque individuate con l'indicazione dei criteri di acquisizione;

     c) relazione che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, i motivi della localizzazione adottata;

     d) preventivo di massima della spesa con l'indicazione degli eventuali mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo richiesto;

     e) relazione tecnica illustrativa dell'opera;

     f) planimetria dell'intera zona servita dalla nuova opera o di quella che si intende riattare o ristrutturare, con indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti.

 

     Art. 14.

     Sulla base delle richieste avanzate la Giunta regionale elabora il piano annuale fissando la priorità d'intervento ed i tempi d'attuazione.

     Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.

     Dopo l'approvazione del piano annuale, la Giunta regionale comunica ai Comuni e ai consorzi di Comuni, in base alla graduatoria formulata, il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo; detto termine, non potrà in ogni caso, essere superiore ai sei mesi dall'avvenuta comunicazione.

     I Comuni o consorzi di Comuni che presentano i progetti successivamente alla scadenza del termine, saranno inclusi nel piano annuale successivo.

     L'approvazione del progetto e la concessione del contributo vengono disposti con decreto del Presidente della Regione su deliberazione di Giunta.

     Il decreto d'approvazione del progetto di concessione del contributo fissa la data di inizio e di ultimazione delle opere e altresì dispone la erogazione del 60 per cento del contributo all'esibizione, da parte dell'Ente concessionario, del contratto di appalto. Un ulteriore acconto pari al 30 per cento verrà erogato alla presentazione del verbale di ultimazione di tutti i lavori.

     Il saldo, pari al restante 10 per cento del contributo, verrà liquidato all'Ente dopo l'esito favorevole del collaudo.

     Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di costruzione o riattamento e costituito vincolo ventennale di destinazione.

     Lo svincolo dell'immobile sarà possibile solo con motivata deliberazione del Consiglio comunale o dell'Assemblea consorziale, previo parere favorevole della Giunta regionale.

 

     Art. 15.

     L'area da destinare all'asilo-nido, nell'ipotesi di nuova costruzione, dovrà essere inserita nel tessuto abitativo che ci si propone di servire, possibilmente collegata con gli altri servizi di assistenza e istruzione all'infanzia, in zone dotate di verde, a opportuna distanza da sedi di traffico intenso e da fonti di inquinamento e di tumori.

     Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno e per le attività di movimento, per l'alimentazione, per il riposo e per adeguati servizi generali e sanitari.

     Lo spazio interno destinato ai bambini non può essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 9 per bambino.

     Di tali criteri si dovrà tener conto anche nella scelta di edifici esistenti da ristrutturare o riadattare.

 

     Art. 16.

     Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni, inoltrano alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili- nido.

     Hanno diritto a concorrere all'assegnazione del contributo per la gestione i Comuni o consorzi di Comuni che gestiscono in proprio asili- nido, anche se in immobili non di loro proprietà.

     Tali contributi verranno corrisposti tenuto conto dei criteri preferenziali stabiliti dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

     Le richieste devono essere accompagnate da:

     a) deliberazione del Consiglio comunale con cui sia stata a suo tempo assunta la gestione comunale dell'asilo-nido; documentazione circa la ricettività dell'asilo-nido e l'organico del personale;

     b) bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente e preventivo riferito all'esercizio in corso, o bilancio di previsione per l'asilo di imminente apertura.

     Sulla base delle richieste avanzate la Giunta regionale delibera il piano annuale di concessione dei contributi per la gestione, contestualmente al piano di cui al precedente art. 14 della presente legge.

     Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.

 

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 17.

     In via transitoria e limitatamente all'anno 1972, restano valide le domande dei Comuni o consorzi di Comuni già presentate in esecuzione delle disposizioni emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

     Eventuali integrazioni di allegati alle domande di cui agli artt. 13 e 16 della presente legge, dovranno tempestivamente essere fornite dai Comuni o consorzi di Comuni, su richiesta dei competenti uffici regionali.

     Limitatamente all'anno 1973 i Comuni o consorzi di Comuni possono presentare la domanda di cui all'art. 13 della presente legge entro il 30 giugno.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.